Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 13 pagine
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1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati
I negoziati sono stati avviati il 17 settembre 2020 con l’obiettivo di concludere un accordo volto a mitigare l’impatto negativo sull’economia che sarebbe derivato, per la prestazione di servizi transfrontalieri da parte di persone fisiche, dall’estinzione dell’ALC tra le due Parti.
La situazione straordinaria ha rappresentato la maggiore difficoltà nelle trattative: in seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE, dopo una ventina di anni l’ALC non è più applicabile ai rapporti tra la Svizzera e questo Paese. Il nuovo sistema di immigrazione del Regno Unito, fondamentalmente diverso da quello della Svizzera, non prevede la libera circolazione delle persone e non opera una distinzione tra UE, SEE, Svizzera e Paesi terzi. Inoltre, alcuni parametri del futuro regime britannico non erano ancora ben definiti, così come non erano note eventuali regolamentazioni che sarebbero state applicate tra l’UE e il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021.
I negoziatori hanno quindi dovuto trovare in tempi serrati una soluzione su misura per l’accordo, disponendo solo di informazioni incomplete. La pandemia di COVID-19 ha comportato ulteriori sfide: i negoziati si sono svolti dall’inizio alla fine esclusivamente in modalità virtuale; i negoziatori di entrambe le Parti vi hanno partecipato in telelavoro, seguendo ritmi intensi, talvolta con diverse riunioni al giorno, affinché l’Accordo potesse essere concluso in tempo utile in vista della sua applicazione provvisoria a partire dal 1° gennaio 2021. I negoziati si sono conclusi con successo il 13 novembre 2020.
La Svizzera ha raggiunto i suoi principali obiettivi negoziali. Da un lato, nonostante le nuove condizioni dovute all’uscita del Regno Unito dall’UE, il SMA permette alle aziende svizzere di continuare a beneficiare di un ampio accesso al mercato britannico per la prestazione di servizi contrattuali da parte di persone fisiche. Per i settori di servizi particolarmente importanti per l’economia svizzera è stato possibile negoziare impegni corrispondenti da parte del Regno Unito. D’altro lato, l’Accordo permette alle imprese svizzere di continuare ad avvalersi in tempi rapidi di servizi di breve durata forniti da aziende britanniche, rafforzando così la competitività dell’economia svizzera.
Il libero accesso al mercato finora accordato ai prestatori di servizi svizzeri nel Regno Unito non ha potuto essere mantenuto. Il motivo è da ricercare nel nuovo sistema di immigrazione di quest’ultimo, che non prevede più la libera prestazione di servizi. La Svizzera è comunque stata in grado di ottenere importanti concessioni dal Regno Unito, garantendo in tal modo un ampio accesso al mercato di questo Paese. Tali concessioni includono un’ampia copertura settoriale, l’estensione dei diritti ai residenti permanenti in Svizzera (oltre che ai cittadini svizzeri), l’estensione della durata di soggiorno consentita a 12 mesi nell’arco di 24 mesi e l’eliminazione dei requisiti linguistici.
Il 30 dicembre 2020 il Regno Unito e l’UE hanno concluso un accordo di commercio e cooperazione (Trade and Cooperation Agreement, TCA)8 che regola anche la prestazione di servizi da parte di persone fisiche. Va rilevato che la Svizzera ha ottenuto un risultato negoziale simile all’UE per quanto riguarda l’accesso al mercato del Regno Unito in relazione alla prestazione di servizi contrattuali da parte di persone fisiche e su alcuni punti ha raggiunto un risultato che va oltre le disposizioni del TCA (cfr. n. 3.2).
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
Il presente Accordo non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20209 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202010 sul programma di legislatura 2019–2023.
L’Accordo si basa sulla strategia «Mind the Gap» adottata dal Consiglio federale il 19 ottobre 2016, ripresa come obiettivo del Consiglio federale per il 2020 (obiettivo 12), che prevede l’ampliamento della rete di accordi a sostegno delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito nel contesto della Brexit allo scopo di preservare il più possibile i diritti e gli obblighi reciproci tra la Svizzera e il Regno Unito o di estenderli.
2 Consultazione delle commissioni parlamentari
Le commissioni parlamentari competenti sono state consultate in merito all’applicazione provvisoria dell’Accordo ai sensi dell’articolo 152 capoverso 3bisdella legge sul Parlamento (LParl)11 e non si sono opposte (cfr. n. 6.4).
3 Punti essenziali dell’Accordo
3.1 Contenuto
L’Accordo disciplina la prestazione di servizi di breve durata da parte di persone fisiche e contiene disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi di breve durata. L’obiettivo è mantenere un accesso quanto più ampio possibile per i prestatori di servizi dopo l’estinzione dell’ALC tra la Svizzera e il Regno Unito. Lo scambio di lettere aggiuntivo conferma la volontà del Regno Unito di garantire che l’autorità britannica competente (National Recognition Information Centre, NARIC) esamini il riconoscimento dell’equivalenza di determinati titoli della formazione professionale svizzera.
Il SMA comprende quattro capitoli e due allegati. Il capitolo 1 contiene disposizioni generali. Stabilisce gli obiettivi generali, il campo di applicazione territoriale e il rapporto tra il SMA e altri accordi internazionali. Contiene inoltre un articolo sulla trasparenza e uno sulle consultazioni. Gli ultimi due articoli prevedono l’integrazione nell’Accordo delle eccezioni generali e delle eccezioni in materia di sicurezza previste dal GATS.
Il capitolo 2 regola la prestazione di servizi transfrontalieri da parte di persone fisiche. Il campo di applicazione del capitolo è limitato alle misure concernenti l’ingresso e il soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi. Questo capitolo non riguarda
8 Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.
9 FF 2020 1777
10 FF 2020 8385
11 RS 171.10