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Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 22 pagine
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Traduzione
Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi
Concluso il 14 dicembre 2020
Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2021
La Confederazione Svizzera («Svizzera»)
e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(«Regno Unito»),
congiuntamente denominati «Parti»;
riconoscendo che l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone1 («ALC») cessa di essere applicabile alla Svizzera e al Regno Unito a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea;
desiderando mantenere, nella misura del possibile, i diritti e gli obblighi vigenti tra di esse per quanto riguarda la circolazione di persone fisiche ai fini della prestazione di un servizio;
desiderando facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali in aggiunta alle norme esistenti;
riaffermando l’intento comune di continuare a lavorare sullo sviluppo del riconoscimento delle qualifiche professionali in vista di un futuro accordo o intesa globale nonché il loro impegno a perseguire questo intento nell’ambito dell’attuale gruppo di lavoro sul riconoscimento delle qualifiche professionali;
riaffermando i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio2 («Accordo OMC»), dall’Accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»), dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone, fatto a Berna il 25 febbraio 20193 («Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini»), e dall’Accordo commerciale tra