Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 13 pagine

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e che non venga richiesta una verifica della necessità economica, salvo diversamente disposto dall’allegato 2. Per la Svizzera questa aggiunta non è necessaria, poiché i prestatori di servizi a breve termine provenienti dal Regno Unito continueranno a essere soggetti alla procedura di notifica e l’accesso sarà quindi possibile senza contingenti o verifica della necessità economica. Conformemente al paragrafo 4, non è possibile entrare nel Regno Unito per motivi professionali qualora le finalità o la conseguenza di tale ingresso siano quelle di interferire in vertenze di lavoro o di gestione (p. es trattative salariali).

Art. 13 Punti di contatto

L’articolo 13 stabilisce che ciascuna Parte designa un punto di contatto e comunica all’altra Parte i relativi recapiti, così come ogni cambiamento al riguardo.

4.4 Capitolo 3: Riconoscimento delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi professionali

Art. 14 Definizioni

L’articolo 14 definisce i termini «attività professionale», «professione regolamentata», «autorità competente» e «prestatore di servizi professionale». Si tratta di definizioni correnti che corrispondono ai concetti già utilizzati da entrambe le Parti all’interno dell’ALC.

Art. 15 Norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali di un prestatore di servizi professionale

L’articolo 15 lettera (a) ha lo scopo di garantire che entrambe le Parti continuino ad applicare i propri sistemi nazionali nel riconoscere le qualifiche professionali e che mettano in atto i trattati internazionali a cui sono vincolate, in particolare l’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

Secondo l’articolo 15 lettera (b) le autorità competenti possono concludere intese che prevedono norme più favorevoli rispetto a quelle sancite nell’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, facendo così in modo che le autorità delle due Parti possano avere scambi più approfonditi.

Art. 16 Gruppo di lavoro sul riconoscimento delle qualifiche professionali

L’articolo prevede che un gruppo di lavoro prosegua le discussioni volte a negoziare un possibile accordo globale e duraturo tra le Parti per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Quanto sancito in un accordo di questo tipo sostituirebbe le disposizioni riguardo a questo tema sia nel SMA sia nell’Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini.

4.5 Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 17 Allegati

L’articolo 17 stabilisce che gli allegati dell’Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 18 Modifiche

Conformemente all’articolo 18, le Parti possono concordare per scritto di modificare l’Accordo. L’articolo specifica quando tali modifiche entrano in vigore.

Art. 19 Entrata in vigore, applicazione provvisoria e durata

L’articolo 19 disciplina l’entrata in vigore, l’applicazione provvisoria e la durata dell’Accordo. Il SMA entra in vigore alla data in cui l’ALC cessa di essere applicabile al Regno Unito (1° gennaio 2021), purché entro tale data le Parti abbiano comunicato l’una all’altra il completamento delle rispettive procedure di approvazione interne. Altrimenti, entra in vigore il secondo mese successivo all’ultima notifica delle Parti.

Il paragrafo 3 stabilisce che le Parti possono applicare l’Accordo in via provvisoria e, unitamente al paragrafo 4, disciplina i dettagli di una simile applicazione. Conformemente al paragrafo 5 una Parte può denunciare l’Accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi. Il paragrafo 6 prevede che l’Accordo scade dopo due anni dalla sua entrata in vigore, salvo che le Parti non convengano di prorogarlo.

4.6 Allegati

4.6.1 Allegato 1: Accesso per i prestatori di servizi del Regno Unito

L’allegato 1 contiene le disposizioni sull’accesso dei prestatori di servizi britannici in Svizzera, che corrispondono in linea di massima a quanto previsto finora dall’ALC. Di conseguenza, le disposizioni sono state riprese, per quanto possibile, dall’ALC e modificate dove necessario.

Art. 1

L’articolo 1 definisce chi è un «prestatore di servizi del Regno Unito» che può beneficiare delle disposizioni dell’allegato. Conformemente alla lettera (a) sono inclusi i lavoratori indipendenti con cittadinanza britannica. Tuttavia, l’Accordo non si applica ai prestatori di servizi indipendenti con cittadinanza britannica che sono stabiliti al di fuori del Regno Unito.