Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/7: Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sulla mobilità dei prestatori di servizi · 13 pagine
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imprenditori è favorevole a mantenere la procedura, a condizione che si possa ottenere una sostanziale apertura del mercato anche nel Regno Unito. Anche l’Unione svizzera delle arti e mestieri si è dichiarata d’accordo, così come l’Unione sindacale svizzera, Travail.Suisse e la Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica, ma solo a condizione che continuino ad essere applicate con il Regno Unito le misure di accompagnamento esistenti in Svizzera. Inoltre, Travail.Suisse e la Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica hanno accolto con favore il fatto che l’Accordo è a tempo determinato.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
L’Accordo si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.16), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; art. 7a cpv. 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA17).
In assenza di un’autorizzazione mediante legge speciale, il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata (art. 7a cpv. 2 LOGA), in particolare quando il nuovo trattato non istituisce nuovi obblighi né comporta la rinuncia a diritti esistenti, quando serve all’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale o a precisare quanto sancito in questi trattati e quando è diretto alle autorità e disciplina questioni tecnico-amministrative (art. 7a cpv. 3 lett. a - c LOGA). Non deve inoltre sussistere una controeccezione di cui all’art. 7a cpv. 4 LOGA.
Nel caso dell’Accordo non sussiste un’autorizzazione mediante legge speciale e non si tratta nemmeno di un trattato internazionale di portata limitata; pertanto deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale.
L’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge sulla consultazione (LCo18) stabilisce che deve essere indetta una procedura di consultazione per trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all’articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni.
L’Accordo è inoltre conciliabile con l’articolo 121a Cost. Secondo questo articolo la Svizzera gestisce autonomamente l’immigrazione degli stranieri tramite tetti massimi annuali e contingenti annuali; questi tetti e contingenti per gli stranieri che esercitano un’attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell’economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri. L’Accordo concerne unicamente i prestatori di servizi che operano in Svizzera per un massimo di 90 giorni: non regola dunque l’immigrazione, e i prestatori di servizi interessati non sottostanno ai contingenti stabiliti dal Consiglio federale. Per una proroga della durata della prestazione di servizi oltre i 90 giorni è necessario l’esame del mercato del lavoro conformemente alla LStrI. La Svizzera potrà dunque continuare a gestire autonomamente l’immigrazione e a stabilire i tetti massimi annuali per il rilascio di permessi per svolgere un’attività lucrativa.
6.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
L’ accordo sui servizi GATS dell’OMC prevede in linea di principio l’obbligo di applicare la clausola della nazione più favorita per tutte le misure che incidono sugli scambi di servizi. Tuttavia, la Svizzera ha fatto valere un’esenzione da tale obbligo nei confronti dell’UE e dei suoi Stati membri per quanto concerne la prestazione di servizi da parte di persone fisiche. Il Regno Unito non è più membro dell’UE, ma lo era al momento in cui la Svizzera ha annunciato questa esenzione all’OMC. Il Regno Unito ha ora annunciato un’esenzione analoga all’OMC. Dal momento che sussistono tali esenzioni, l’Accordo è conciliabile con gli obblighi dei due Paesi nei confronti dell’OMC.
La conclusione dell’Accordo non è in contraddizione nemmeno con gli obblighi della Svizzera nei confronti degli Stati membri dell’UE e con gli obiettivi della politica europea del nostro Paese. In particolare, è compatibile con l’ALC e gli altri accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE.
6.3 Forma dell’atto
In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.
Il presente trattato internazionale contiene importanti disposizioni normative, in quanto disciplina la prestazione a breve termine di servizi transfrontalieri da parte di persone fisiche e contempla dunque disposizioni fondamentali che riguardano diritti e doveri delle persone (cfr. art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.).
Il decreto federale concernente l’approvazione del trattato sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
16RS 101