Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 56 pagine
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Le associazioni dell’economia criticano che l’inasprimento proposto disincentiverebbe ulteriormente l’introduzione di medicamenti biosimilari sul mercato svizzero; per i fabbricanti di medicamenti biosimilari non si prospetterebbe più alcun guadagno. Pertanto si avrebbe probabilmente un minor numero di prodotti per principio attivo, il che accentuerebbe le attuali difficoltà di approvvigionamento.
Tra le conferenze / associazioni cantonali AVKZ e Société des pharmaciens fribourgeois argomentano che l’inasprimento proposto disincentiverebbe ulteriormente l’introduzione di medicamenti biosimilari sul mercato svizzero. Pertanto si avrebbe probabilmente un minor numero di prodotti per principio attivo, il che accentuerebbe le attuali difficoltà di approvvigionamento.
I fornitori di prestazioni sostengono che le percentuali e le differenze correlate non sono giustificate da calcoli economici e sono dunque arbitrarie e non oggettive, il che potrebbe mettere a rischio la sicurezza di approvvigionamento. Bisogna riflettere sui principi attivi caso per caso perché il testo formulato non lascia alcun margine di manovra per le eccezioni. Qui l’introduzione dell’espressione «di norma» darebbe già la possibilità di poter entrare nel merito di situazioni particolari. H+ valuta in modo sostanzialmente positivo la nuova differenziazione introdotta tra medicamenti biosimilari e generici.
Gli assicuratori propongono un adeguamento dei prezzi annuale di tutti i prodotti con brevetto scaduto al prezzo mediano dei Paesi di riferimento nel CPE. Si dovrebbe inoltre determinare l’economicità con un CPE analogo a quello per i preparati originali. Restando fedeli al sistema delle regole di differenza di prezzo, il disciplinamento vigente dovrebbe essere sancito nell’OAMal e nel contempo ampliato.
L’industria farmaceutica sostiene che un forte incremento dello sconto sul prezzo in relazione al volume di mercato non è appropriato. L’attuale disciplinamento previsto nelle istruzioni deve pertanto essere mantenuto. Inoltre il primo riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni deve avvenire sulla base delle differenze di prezzo corrispondenti secondo l’articolo 65dter OAMal.
Tra i «privati» si sono espresse due persone, le quali sostengono che le percentuali e le differenze correlate non sono giustificate da calcoli economici e dunque sono arbitrarie e non oggettive. Le differenze eccessive nella riduzione del prezzo originale potrebbero avere come conseguenza che l’intero mercato dei generici e dei medicamenti biosimilari non sarebbe più redditizio. Questo metterebbe a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento e quindi la salute e la sicurezza dei pazienti.
3.10.5 Articolo 65dquater OAMal
Tra le associazioni dell’economia economiesuisse ritiene che l’inasprimento proposto disincentiverebbe l’introduzione di nuovi generici sul mercato svizzero. Pertanto si avrebbe probabilmente un minor numero di prodotti per principio attivo, il che accentuerebbe le attuali difficoltà di approvvigionamento.
I fornitori di prestazioni criticano che le differenze di prezzo proposte non sono giustificate da calcoli economici e dunque non sono oggettive. Le differenze di prezzo eccessive potrebbero comportare la scomparsa dal mercato di alternative di trattamento convenienti, il che metterebbe a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento e quindi la salute e la sicurezza dei pazienti. Occorre dapprima svolgere un’analisi di mercato e stimare le conseguenze concrete dei disciplinamenti proposti. Un numero esiguo di essi ritiene anche che il disciplinamento sia troppo rigido, tanto da rendere impossibile trovare soluzioni rapide in caso di difficoltà di approvvigionamento. SGU-SSU chiede inoltre l’esecuzione di un CPE, in modo da poter impedire accordi con un prezzo del preparato originale inizialmente alto. H+, d’altra parte, vede con favore la distinzione tra generici e medicamenti biosimilari.
L’industria farmaceutica critica il fatto che non sia stato creato un disciplinamento derogatorio per i principi attivi noti per i quali, grazie alla ricerca e allo sviluppo, è stata scoperta