Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 56 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati

L’industria farmaceutica osserva che i disciplinamenti di cui all’OAMal e all’OPre dovrebbero garantire che i costi di ricerca e sviluppo di medicamenti protetti dai diritti di protezione della proprietà intellettuale continuino a essere presi in considerazione.

3.15.3 Articolo 34b capoversi 3 e 4 OPre

Alcune imprese dell’industria farmaceutica sono favorevoli al fatto che nel diritto sia sancita la protezione del brevetto in Germania.

3.15.4 Articolo 37 OPre

Tra gli assicuratori hanno espresso un parere santésuisse e Groupe Mutuel. La protezione del brevetto dovrebbe continuare a essere un lasso di tempo fondamentale, fatto salvo il caso in cui essa venga motivata con il termine di dieci anni a partire dall’omologazione di Swissmedic. Questo disciplinamento dovrebbe dunque essere mantenuto o trasposto nell’OAMal.

L’industria farmaceutica è contraria all’abrogazione di qualsiasi indicazione inerente al diritto in materia di brevetti. Pertanto questo articolo dovrebbe restare in vigore. Si rimanda in parte alle considerazioni concernenti il capitolo 15 (n. 3.15 del presente rapporto).

3.16 Pubblicazioni – aumento della trasparenza

Per soddisfare il bisogno di informazione dell’opinione pubblica, la trasparenza nel settore dell’ES viene ulteriormente migliorata. Tra le altre cose, d’ora in poi saranno possibili pubblicazioni sul riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni.

3.16.1 Articolo 71 OAMal

I Cantoni sono favorevoli alla modifica proposta.

Tra le associazioni dell’economia, l’USAM critica che l’elenco di eccezioni alla sostituzione previsto costituirebbe una forte ingerenza nella libertà terapeutica dei medici. Per contro, unimedsuisse chiede che per ogni domanda vengano stabilite e pubblicate le singole tappe della procedura di ammissione nell’ES nonché le scadenze precise. Si dovrebbe inoltre introdurre una piattaforma online pubblicamente accessibile nonché pubblicare i criteri generali dettagliati su cui si basa la valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza.

Tra le associazioni e organizzazioni dei consumatori Public Eye è del parere che

l’introduzione di un’eccezione per le modalità delle restituzioni nel quadro di modelli di prezzo contrasterebbe con le modifiche della LAMal attualmente all’esame del Parlamento e che dunque non si dovrebbe effettuare una modifica sin da ora a livello di ordinanza. L’inserimento in un atto normativo di modelli di prezzo con sconti segreti, che limiterebbero l’accesso a documenti ufficiali, rappresenterebbe inoltre una limitazione illecita del principio di trasparenza, in quanto violerebbe l’articolo 4 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza (LTras, RS 152.3) e la risoluzione 72.8 dell’AMS. Inoltre, studi indipendenti condotti in Svizzera e nell’Unione europea mostrerebbero che l’introduzione di modelli di prezzo con restituzioni non trasparenti non avrebbe portato né a un trattamento più rapido né a un migliore contenimento dei costi. Al contrario, questi ultimi avrebbero continuato a crescere molto rapidamente.

I fornitori di prestazioni sono in linea di principio favorevoli all’aumento della trasparenza, poiché una cooperazione più forte tra gli Stati nonché la creazione di trasparenza sarebbero imprescindibili per una politica dei prezzi davvero efficace a medio e lungo termine. Respingono l’eccezione esplicita alla pubblicazione delle modalità delle restituzioni nel quadro di modelli di prezzo, poiché contrasterebbe con il principio di trasparenza e incentiverebbe i prezzi da vetrina. Inoltre, la SSOM fa presente che la mancanza di trasparenza renderebbe impossibili i confronti di prezzo con l’estero, poiché i prezzi pubblicati non corrisponderebbero