Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 56 pagine

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OAMal debba essere mantenuto e completato con il coinvolgimento di un organo indipendente di esperti per la valutazione del beneficio terapeutico. Lo SGIEM obietta che nell’ambito delle malattie ultra-rare sarebbe illusorio soddisfare la richiesta di studi controllati nonché svolgere studi dell’ordine di grandezza richiesto. Per la valutazione occorrerebbe coinvolgere esperti della malattia in questione. Lo strumento molto importante e finora molto efficace della sperimentazione terapeutica non dovrebbe essere limitato.

Gli assicuratori criticano che si debba mantenere un rapporto adeguato tra costi e benefici. Una rimunerazione non dovrebbe essere per forza economica malgrado lo sconto. Alcuni ritengono altresì che si debba disciplinare cosa accadrebbe se i titolari di omologazioni non fossero disposti a rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 71a capoverso 2 OAMal. curafutura chiede di aggiungere al capoverso 6 la disposizione che, in caso di cambio di titolare dell’omologazione, il nuovo titolare debba acquisire le garanzie correnti di assunzione dei costi alle condizioni vigenti fino a quel momento. La CSS esige che venga introdotta una limitazione temporale della rimunerazione, così che si possa ridurre l’elusione dell’ES tramite l’articolo 71b OAMal e non sorgano ES ombra.

Le associazioni dei pazienti vorrebbero che l’attuale tenore dell’articolo 71d capoverso 2 OAMal sia mantenuto e completato con il coinvolgimento di un organo indipendente di esperti per la valutazione del beneficio terapeutico. Infatti i costi da assumere dovrebbero continuare a essere adeguatamente commisurati al beneficio terapeutico. Un numero esiguo di associazioni ritiene che nella valutazione debbano essere coinvolti esperti della malattia in questione. Altre obiettano che per le persone senza competenze giuridiche, come i pazienti e i medici, non è possibile sapere che molti articoli dell’OAMal e dell’OPre riportano ulteriori considerazioni sulla valutazione del beneficio. Per una migliore leggibilità e trasparenza, sarebbe quindi opportuno rimandare ai punti rilevanti dei documenti corrispondenti.

L’industria farmaceutica chiede il mantenimento dell’articolo 71d capoverso 2 OAMal nella sua forma attuale. Quest’ultimo dovrebbe essere completato con il coinvolgimento di un organo indipendente di esperti per la valutazione del beneficio terapeutico. Iph vorrebbe inoltre che il trattamento dei casi di cui all’articolo 71a-d OAMal avvenisse tramite una piattaforma online costantemente aggiornata.

Tra i «privati» si sono espresse tre persone, le quali adducono le stesse argomentazioni dei Cantoni.

3.17.6 Articolo 38a capoverso 9 OPre

I fornitori di prestazioni argomentano che l’aliquota percentuale differenziata non sarebbe applicabile, nello specifico porterebbe a costi non necessari per persone gravemente malate, senza offrire la scelta tra vari medicamenti. Un’aliquota percentuale differenziata presuppone che per l’indicazione siano disponibili più medicamenti e che venga scelta un’alternativa più costosa per motivi non medici, per cui non sarebbe applicabile alla valutazione del singolo caso, che per definizione ha un campo di applicazione molto ristretto. Un numero esiguo di fornitori di prestazioni ritiene incomprensibile che alla rimunerazione nel singolo caso si applichi un’aliquota percentuale. Nel singolo caso, in assenza della verifica dell’economicità, sarebbero da un lato gli assicuratori e indirettamente i medici di fiducia a stabilire, mediante una valutazione del beneficio, l’importo della rimunerazione e dunque l’aliquota percentuale. Dall’altro, gli sconti impediscono di effettuare o di attuare confronti di prezzo diretti con i generici o i medicamenti biosimilari. Altri ritengono che questa disposizione sia in contraddizione con la libertà e la sicurezza terapeutica.

Le associazioni dei pazienti sono parimenti dell’avviso che l’aliquota percentuale differenziata non sarebbe applicabile oppure porterebbe a costi non necessari per persone gravemente malate, senza offrire la scelta tra vari medicamenti. Un’aliquota percentuale differenziata presuppone che per l’indicazione siano disponibili più medicamenti e che venga scelta un’alternativa più costosa per motivi non medici, per cui non sarebbe applicabile alla valutazione del singolo caso, che per definizione ha un campo di applicazione molto ristretto.