Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 56 pagine

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realtà. La CDS è favorevole a che il beneficio terapeutico di un medicamento sia valutato dai medici di fiducia sulla base di un modello standardizzato. È altresì favorevole a che gli assicuratori effettuino e pubblichino congiuntamente una valutazione generale del beneficio per medicamenti o indicazioni rimunerati di frequente.

I fornitori di prestazioni rifiutano il limite generale arbitrario di «un maggior beneficio di almeno il 35 per cento» a riprova dell’efficacia di un medicamento. Ricordano che in questo modo gli studi clinici controllati strettamente necessari non sarebbero realizzabili nel caso di molte malattie rare, a causa del numero ridotto di pazienti. Mfe lamenta in questo contesto che un limite rigido di almeno il 35 per cento per il maggior beneficio violerebbe la libertà terapeutica e pregiudicherebbe la qualità dell’assistenza sanitaria. Inoltre, i fornitori di prestazioni argomentano che lo strumento finora molto efficace della sperimentazione terapeutica non dovrebbe essere limitato. Gli stessi criticano altresì il concetto giudicandolo non orientato alla pratica e lontano dalla realtà. ISM lamenta che il disciplinamento previsto non sarebbe attuabile per i singoli casi. La FMH, la SSOM e mfe argomentano che il grande beneficio terapeutico dovrebbe continuare a essere ponderato su base individuale considerando l’intero bagaglio di conoscenze mediche e dei risultati della ricerca e che la percentuale del beneficio clinico non dovrebbe portare alla definizione di ES ombra. In mancanza di studi clinici, SPOG suggerisce di consultare obbligatoriamente un organo indipendente di esperti nel campo d’indicazione in questione per la valutazione del beneficio terapeutico. H+ afferma che, dal punto di vista della parità di trattamento, la pubblicazione delle valutazioni del beneficio realizzate non dovrebbe essere volontaria, bensì obbligatoria. Oncosuisse chiede l’introduzione di un registro «off label». Ai fini di una migliore equità di accesso, i fornitori di prestazioni sono a favore dell’uniformazione e dell’applicazione vincolante di un modello standardizzato del beneficio da parte dei medici di fiducia. La SSOM è favorevole all’utilizzo di strumenti per la valutazione del beneficio dell’uso «off label» (OLUtool), facendo presente tuttavia l’importanza di implementare formazioni sul loro impiego per i medici di fiducia. Oncosuisse supporta la possibilità della pubblicazione dei medicamenti valutati, delle indicazioni interessate, dei risultati della valutazione generale del beneficio nonché dell’ammontare della rimunerazione da parte degli assicuratori.

Gli assicuratori curafutura e santésuisse non ritengono ragionevole la limitazione agli esperti clinici prevista. SWICA lamenta che il «beneficio» per i pazienti verrebbe trascurato e, riguardo alla regola prevista del 35 per cento, ricorda che nel singolo caso un beneficio modesto o comunque inferiore a questo limite potrebbe avere un grande impatto sulla qualità della vita dei pazienti. Secondo il parere di Groupe Mutuel si dovrebbe evitare che le condizioni previste diventino un ostacolo per i pazienti nell’accesso al trattamento. Santésuisse critica che la distinzione tra la categoria A (enorme beneficio terapeutico supplementare) e la categoria B rimane poco chiara. curafutura e CSS chiedono dunque lo stralcio della disposizione del maggior beneficio del 35 per cento. Inoltre, SWICA critica che alla luce della libertà d’azione e dell’indipendenza dei medici di fiducia sancite nella LAMal, non può essere loro prescritto a livello di ordinanza come dovrebbero effettuare la valutazione. Ritiene inoltre la definizione di «beneficio terapeutico» imprecisa così come non è chiaro se questo si riferisca alla significatività del medicamento o alla rilevanza per i pazienti. Secondo SWICA sarebbe dubbia anche la gestione dei medicamenti il cui beneficio terapeutico sarebbe inferiore al 35 per cento richiesto. In base all’opinione di curafutura non sarebbero obbligatoriamente necessari studi clinici sulla rimunerazione di un singolo caso, ma basterebbero anche conoscenze derivanti da altri «metodi scientifici». SWICA afferma altresì che una valutazione standardizzata del beneficio da parte dei medici di fiducia avrebbe senso soltanto se il beneficio fosse riferito alla significatività del medicamento. Nella valutazione del singolo caso occorrerebbe inoltre discostarsi da un’applicazione obbligatoria di uno strumento di valutazione standardizzata del beneficio. santésuisse lamenta che il concetto «di frequente» è spesso vago e generebbe discussioni. Groupe Mutuel e SWICA sono favorevoli alla possibilità degli assicuratori di effettuare e pubblicare congiuntamente una valutazione generale del beneficio per medicamenti o indicazioni rimunerati di frequente.