Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 56 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 39Fedlex · Rapporto sui risultati

Tra i partiti politici il PLR respinge la disposizione, temendo che i medicamenti non vengano per nulla immessi sul mercato svizzero o che ciò accada con ritardo, il che giocherebbe a sfavore dei pazienti.

Le associazioni dell’economia respingono in gran parte la disposizione. economiesuisse ritiene che gli sconti fissi non siano ragionevoli, poiché non terrebbero conto della dimensione del beneficio. Tuttavia può comprendere il desiderio che la rimunerazione nel singolo caso non diventi la norma.

Tra le conferenze / associazioni cantonali, la CDS concorda con la riserva di prevedere un monitoraggio sugli sconti di prezzo fissi.

I fornitori di prestazioni respingono in gran parte la disposizione. VSVA e GSASA sono del parere che l’applicazione di sconti di prezzo fissi non sia efficace e non tenga conto di un’opportuna rimunerazione nel singolo caso. Inoltre lamentano che un raddoppio degli sconti di prezzo dopo 24 mesi sarebbe controproducente e porterebbe a un netto peggioramento della situazione di approvvigionamento anziché a un miglioramento. GSASA e H+ lamentano il fatto che il meccanismo viene descritto in modo incomprensibile. Un adeguamento a posteriori del prezzo già rimunerato sarebbe attuabile soltanto con elevati oneri amministrativi. Infine SGU-SSU critica la disposizione definendola socialmente incompatibile, poiché i redditi bassi sarebbero esclusi nel caso di medicamenti costosi.

Tra gli assicuratori SWICA lamenta che un’attuazione solleverebbe diverse domande nella pratica e aumenterebbe la pressione sui medici di fiducia. Inoltre suppone che per i titolari di omologazioni più piccoli non sarebbe più allettante omologare i propri medicamenti in Svizzera. Santésuisse afferma che non è chiaro se questo disciplinamento si riferisca all’articolo 71a capoverso 2 lettere a e b OAMal o soltanto alla lettera a. curafutura e santésuisse lamentano il fatto che sarebbe preferibile un divieto di rimunerazione alla scadenza dei 24 mesi. Groupe Mutuel si pone la domanda se sia o meno adeguato un valore limite unitario per diverse malattie. Infine suggerisce di detrarre le riduzioni dai prezzi effettivamente pagati.

Anche le associazioni dei pazienti CI Malattie rare e NPSuisse temono che gli sconti di prezzo previsti e i nuovi oneri portino a ritardi (di anni) nell’accesso alle terapie per malattie rare, come anche a ritiri di terapie dal mercato svizzero. I pazienti sarebbero dunque la categoria colpita dalla revisione. L’OSP è sostanzialmente favorevole agli sconti di prezzo, tuttavia chiede quale sia esattamente il disciplinamento in caso di divergenze tra cassa malati e titolare dell’omologazione sulla categoria di beneficio o sul prezzo effettivo. Infine secondo il parere dell’OSP è comprensibile che con lo sconto di prezzo supplementare si crei pressione, tuttavia dal punto di vista dei pazienti occorre evitare un ritardo di 24 mesi nell’ammissione nell’ES.

L’industria farmaceutica respinge chiaramente la disposizione. Ritiene inaccettabile che un aumento degli sconti dopo 24 mesi inasprisca gli incentivi negativi correlati agli elevati sconti di prezzo, fissi e trasparenti, e contraddica l’approccio secondo cui i costi debbano essere commisurati al beneficio della terapia. Afferma inoltre che si tratta di fatto di una forte ingerenza nella libertà economica delle imprese farmaceutiche interessate, senza una base legale sufficiente.

Tra gli «altri» RDAF giudica in modo altrettanto critico gli sconti di prezzo pubblici del 40- 60 per cento, proposti nella revisione e basati sulla valutazione del beneficio mediante lo strumento OLUtool, per i medicamenti che devono essere rimunerati mediante domanda per il singolo caso. Questo porterebbe a un peggioramento della situazione di approvvigionamento dei pazienti in Svizzera. Infine l’SSMF teme che una tale implementazione di sconti fissi generi una grande pressione sul sistema. I medici di fiducia non dovrebbero essere influenzati da considerazioni economiche; il margine di libertà necessario secondo l’articolo 57 LAMal non dovrebbe essere intaccato.