Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 56 pagine
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tra valutazione medica e rimunerazione della terapia, definendola non sufficientemente chiara. curafutura e CSS sono del parere che nel singolo caso l’assunzione dei costi debba poter essere anche rifiutata, se non è possibile attendere un beneficio analogo a quello della popolazione dello studio. Tuttavia la disposizione incontra anche il favore di una parte degli assicuratori. Groupe Mutuel ritiene importante che il medico di fiducia abbia l’ultima parola in merito alla classificazione del beneficio terapeutico.
Anche le associazioni dei pazienti sono del parere che le decisioni mediche non debbano essere influenzate da considerazioni economiche, bensì che anche in singoli casi si debba giungere alla terapia più adeguata per il rispettivo individuo sulla base dei dati disponibili. Sono altresì a favore del coinvolgimento nel processo decisionale di esperti clinici con esperienza nel campo d’indicazione rilevante. Le associazioni dei pazienti definiscono insostenibile il fatto che, nella valutazione da parte del medico di fiducia con il coinvolgimento di esperti, questi ultimi possano influenzare la decisione in modo tale da causare un eventuale passaggio da una raccomandazione di trattamento (o almeno un rating C della sperimentazione) a una non raccomandazione (categoria D). Anche il caso inverso, dunque la possibilità che si passi da una non raccomandazione dal punto di vista medico a una raccomandazione, non viene ritenuto ragionevole. Secondo la Società Svizzera per la Porfiria, l’ampliamento proposto del potere degli assicuratori ad ambiti in cui non hanno chiaramente alcuna competenza fa sorgere enormi dubbi sull’indipendenza della strutturazione della revisione. La Lega svizzera contro il cancro e la Swiss Cancer Foundation ritengono tuttavia comprensibile che gli assicuratori vogliano operare un aumento o una riduzione della categoria di beneficio. Ciò tuttavia deve avvenire in maniera trasparente, comprensibile e in forma motivata. Infine si deve definire congiuntamente l’endpoint desiderato, per poter stimare il beneficio e l’effetto auspicato.
Anche l’industria farmaceutica è del parere che si debbano coinvolgere nel processo decisionale esperti clinici con esperienza nel campo d’indicazione rilevante. Scienceindustries lamenta che una parità di trattamento affidabile può comunque essere conseguita soltanto mediante un’ammissione ordinaria nell’ES. Sarebbe inerente al concetto di rimunerazione nel singolo caso il fatto che si tratti appunto di decisioni ad hoc e che dunque non si possa conseguire la stessa equità nel trattamento che deve essere garantita nel quadro di una terapia rimunerata nell’ES. Iph lamenta che la disposizione porterebbe a disparità nel trattamento e non affronterebbe gli obiettivi della valutazione. Un cambiamento nella classificazione sarebbe già possibile nello strumento OLUtool. Tale sovrapposizione non sarebbe pertanto opportuna.
Tra gli «altri» RDAF respinge del tutto, in primo luogo, la possibilità che gli assicuratori possano influire sulla valutazione della categoria di beneficio e dunque sull’importo degli sconti di prezzo minimi. RDAF lamenta, oltre all’evidente conflitto di interessi esistente, aspetti problematici dal punto di vista giuridico e questioni in sospeso concernenti la perizia specialistica necessaria. SPAP è del parere che la valutazione del singolo caso e in particolare la riduzione o l’aumento della categoria di beneficio debbano avvenire soltanto con il coinvolgimento di esperti. L’SSMF teme che un cambiamento nella classificazione nel singolo caso da parte di un solo assicuratore, senza il coinvolgimento del servizio medico di fiducia, pregiudichi fortemente l’uniformità delle valutazioni. Nel quadro della valutazione nel singolo caso SPAP chiede il coinvolgimento di un organo indipendente di esperti a sostegno del potere decisionale specialistico del servizio medico di fiducia e per valutare il grande beneficio terapeutico in casi complessi o controversi.
3.17.10 Articolo 38d OPre
Alcuni Cantoni sono favorevoli alla disposizione, altri la respingono. AG suggerisce di prevedere un monitoraggio sugli sconti di prezzo fissi. SO critica gli sconti di prezzo definiti ritenendoli molto elevati e concorda soltanto nella misura in cui sia garantita l’assistenza medica dei pazienti. Inoltre VD chiede che si stabiliscano valori di riferimento, come per esempio l’introduzione di un limite di prezzo minimo o di un tasso di sconto massimo per i medicamenti interessati.