Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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L’UE è il principale partner in materia di sicurezza della Svizzera e, di conseguenza, rappresenterà in futuro anche il principale partner nello scambio di dati PNR. È per tale ragione che l’avamprogetto della LDPA si ispira alla direttiva PNR dell’UE.

Con la LDPA la Svizzera intende soddisfare i propri obblighi internazionali. Particolarmente vincolanti sono le tre risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU33 che impongono agli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di raccolta, trattamento e analisi di dati PNR. Inoltre, su mandato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (OACI) ha sviluppato, in collaborazione con l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), i governi degli Stati membri, le imprese di trasporto aereo e i fornitori di servizi, standard per la trasmissione dei dati dei passeggeri aerei. I cosiddetti PNR Reporting Standard sono vincolanti per tutti gli Stati membri dell’OACI e quindi anche per la Svizzera. Gli USA, infine, assoggettano la permanenza della Svizzera nel Visa Waiver Program al trattamento dei dati dei passeggeri aerei (cfr. sopra n. Fehler!

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3.1 La normativa proposta

La LDPA costituisce il requisito giuridico affinché anche la Svizzera possa trattare dati dei passeggeri aerei e gestire un sistema di informazione ad hoc.

I dati dei passeggeri aerei vengono raccolti al momento della prenotazione dei biglietti aerei, a prescindere dall’utilizzo che ne farà lo Stato ai fini della lotta alle forme gravi di criminalità. Tali dati non devono pertanto essere raccolti specificamente per gli scopi della presente legge.

Complessivamente, le imprese di trasporto aereo devono trasmettere 19 diverse categorie di dati (all. 1 LDPA).

Questo trattamento dei dati da parte dello Stato riguarda tutti i passeggeri sui voli charter e di linea da e verso la Svizzera.

Prima della partenza di un volo da o verso la Svizzera le imprese di trasporto aereo sono tenute a trasmettere i dati all’UIP, collocata in seno a fedpol, in due fasi distinte definite dalla legge (art. 2). Ciò consente alle competenti autorità federali e cantonali di adottare tempestivamente le misure appropriate nei confronti di persone sospette al loro arrivo o alla loro partenza dal Paese.

Le imprese di trasporto aereo devono garantire la trasmissione puntuale dei dati e il rispetto delle prescrizioni tecniche (art. 4). Devono inoltre informare i passeggeri aerei per iscritto in merito al trattamento dei loro dati da parte dello Stato (art. 5).

Se un’impresa di trasporto aereo viola in parte o in toto tali obblighi è soggetta alle sanzioni di cui agli articoli 23‒25. Non vi è violazione dell’obbligo se l’impresa di trasporto aereo dimostra che ha adottato tutte le misure tecniche e organizzative ragionevolmente esigibili per adempiere i propri obblighi.

Gli articoli 6‒12 disciplinano il trattamento dei dati.

33 Risoluzione 2178 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza nella 7272a sessione del

24 settembre 2014, risoluzione 2396 (2017) adottata dal Consiglio di sicurezza nella 8148a sessione del 21 dicembre 2017, risoluzione 2482 (2019) adottata dal Consiglio di sicurezza nella 8582a sessione del 19 luglio 2019.