Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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- Attualmente le autorità di perseguimento penale devono chiedere alle singole imprese di trasporto aereo in modo mirato gli itinerari dei criminali di alto profilo nel traffico aereo internazionale, con un conseguente notevole dispendio di tempo. Importanti legami tra esponenti della criminalità organizzata restano pertanto spesso nascosti. Il PNR consente alle autorità di perseguimento penale di ricorrere a pacchetti di dati compatti, i cosiddetti set di dati PNR, che sono raccolti sistematicamente e registrati in modo centralizzato. Questo set di dati, oltre a evidenziare gli itinerari di viaggio, contiene indicazioni sui viaggiatori e le persone che viaggiano insieme a loro, come pure sulla frequenza e la destinazione dei viaggi. Il PNR rappresenta pertanto per le autorità di perseguimento penale uno strumento fondamentale per ottenere con maggiore facilità e rapidità le informazioni importanti relative a persone indiziate, alle loro abitudini di viaggio e ai loro legami.
- La criminalità segue sovente determinati schemi comportamentali che possono essere individuati con maggiore facilità grazie al PNR. Ciò permette pertanto di individuare tempestivamente e prevenire reati pianificati.
Il PNR si serve di dati raccolti al momento della prenotazione dei voli. Gli oneri per le imprese di trasporto aereo si limitano alla trasmissione di questi dati al servizio statale competente. Il PNR non comporta pertanto per queste imprese notevoli oneri supplementari, ragion per cui può essere considerato uno strumento efficiente. Inoltre, può essere anche ritenuto uno strumento efficace, come spiega il fatto che viene impiegato da ormai circa 20 anni e in oltre 60 Paesi, tra cui USA, Canada, Australia, Regno Unito e Stati membri dell’UE, per combattere i reati terroristici e altri reati gravi.
L’introduzione del PNR in Svizzera dovrebbe comportare spese ricorrenti limitate principalmente al trattamento dei dati trasmessi dalle imprese di trasporto aereo. I risultati del trattamento dei dati saranno a disposizione innanzitutto delle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni, agevolandone i compiti.
È previsto che i Cantoni si facciano carico dei costi per la metà dell’organico, vale a dire dei collaboratori da loro distaccati presso l’UIP. Questa ripartizione dei costi rispecchia il fatto che la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione sono un compito congiunto della Confederazione e dei Cantoni. Poiché il PNR è un progetto che va oltre i confini cantonali, ma anche del Paese, è opportuno che la Confederazione si faccia carico dei rimanenti costi, ad esempio di quelli legati alla creazione del necessario sistema di informazione.
3.3 Attuazione
In aggiunta ai dati PNR che le saranno forniti in futuro in caso di adozione della LDPA, la Confederazione, ed eventualmente la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), riceve già oggi dalle imprese di trasporto aereo i dati API di determinati voli giudicati a rischio provenienti da Stati terzi e diretti in Svizzera. Dal 2015 tali dati sono trattati in modo automatizzato in virtù degli articoli 104a e 104b LStrI.
Conformemente agli standard tecnici internazionali dell’OACI, dell’OMD e dell’Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA), occorre prevedere una