Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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cosiddetta «single window», ovvero un’unica interfaccia per la trasmissione di dati PNR e API. Ciò dovrebbe permettere di sgravare le imprese di trasporto aereo da inutili oneri.

In occasione della realizzazione del sistema PNR svizzero occorrerà pertanto definire a livello tecnico una «single window», per i dati API e PNR. Di conseguenza, le imprese di trasporto aereo potranno fornire i dati a un’unica interfaccia che li smisterà, a sua volta, automaticamente all’UIP o alla SEM.

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1. Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 Oggetto

La presente disposizione illustra i contenuti più importanti della legge che, oltre al trattamento e all’analisi dei dati dei passeggeri aerei, disciplina anche gli obblighi delle imprese di trasporto aereo. Questi obblighi non costituiscono tuttavia una novità assoluta; le imprese di trasporto aereo sono tenute infatti ad adempierli da anni nei confronti di Stati Uniti e Canada e, dal 2018, anche nei confronti degli Stati membri dell’UE. La novità è rappresentata dal fatto che tali obblighi vigono ora anche nei confronti della Svizzera.

Le categorie di dati dei passeggeri aerei da trattare sono elencate nell’allegato 1 della LDPA. Queste 19 categorie di dati corrispondono a quelle indicate nella direttiva PNR dell’UE. I dati si riferiscono solo ai passeggeri aerei, e non ai membri dell’equipaggio. Inoltre comprendono anche i dati personali ai sensi dell’articolo 5 lettera a nLPD. La LDPA costituisce la base legale per il trattamento di tali dati.

Il trattamento deve essere ammesso soltanto ai fini del contrasto di reati di particolare gravità che rappresentano un pericolo serio per la sicurezza pubblica. L’articolo 6 capoversi 2 e 3 stabilisce di quali fattispecie concrete del Codice penale e del diritto penale accessorio si tratta.

L’articolo 6 capoverso 3 nLPD impone che la persona in questione debba essere informata circa la finalità del trattamento o che il trattamento debba essere previsto dalla legge35. Ne deriva che le imprese di trasporto aereo sono tenute a informare i passeggeri che i loro dati sono trattati conformemente alla presente legge al fine di combattere efficacemente il terrorismo e altri reati gravi (cfr. art. 5).

Nel diritto vigente non è prevista alcuna definizione di impresa di trasporto aereo, ragion per cui tale nozione viene precisata nell’articolo 1 lettera b. La definizione si basa su quella elaborata nel quadro della legge del 25 settembre 2020 sul CO2 (art. 2

35 Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 5939, in particolare 6016