Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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I dati dei passeggeri aerei possono essere trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati terroristici e di altri reati gravi. I pertinenti reati sono riportati nell’allegato al presente rapporto. I risultati di un trattamento che non sono conformi a tale scopo sono cancellati immediatamente (art. 6).

La competenza per il trattamento dei dati incombe all’UIP, il nuovo servizio che sarà collocato in seno a fedpol.

I dati trasmessi dalle imprese di trasporto aereo, in una prima fase, sono confrontati automaticamente con diversi sistemi di informazione di polizia della Confederazione. Tale confronto consente, da un lato, di identificare, arrestare e/o eventualmente estradare le persone ricercate a livello nazionale e internazionale e, dall’altro, di completare le informazioni relative a reati pianificati o non chiariti. In una seconda fase, tali dati sono verificati manualmente e, se del caso, accedendo a ulteriori sistemi di informazione di polizia o della Confederazione quali SIMIC, ORBIS o il sistema di informazione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) (art. 7).

Se la verifica produce un riscontro positivo, la corrispondenza è trasmessa al servizio responsabile della segnalazione da cui è scaturita la corrispondenza, ossia le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni o il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) (art. 8). Il servizio responsabile della segnalazione in seguito deciderà in merito alle eventuali misure da adottare.

I dati dei passeggeri aerei possono essere confrontati anche con i profili di rischio e le liste d’osservazione che sono elaborati dall’UIP sulla base di proprie analisi o su richiesta delle autorità di perseguimento penale o del SIC. I profili di rischio descrivono combinazioni di dati che forniscono indizi di attività criminali correlate al terrorismo o a forme gravi di criminalità. Nelle liste d’osservazione sono contenuti elementi dei dati PNR o relativi a persone (p. es. indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono) di cui occorre seguire il monitoraggio nel quadro di reati terroristici o altri reati gravi. Grazie al confronto con i dati PNR, questi due strumenti aiutano le autorità di perseguimento penale a individuare persone ancora sconosciute alla polizia, a identificare membri di organizzazioni criminali o a riconoscere potenziali vittime della tratta di esseri umani. Le liste d’osservazione possono essere utilizzate soltanto per alcune fattispecie penali definite dal Consiglio federale all’interno di un’ordinanza, in particolare in relazione a reati terroristici o a reati collegati alla criminalità organizzata (art. 9).

La LDPA tiene già conto della nuova LPD, la cui entrata in vigore è prevista per settembre 2023. Quest’ultima prende atto della rapida evoluzione tecnologica e mira a un’ampia armonizzazione con il diritto UE in materia di protezione dei dati.

Nel complesso, i dati dei passeggeri aerei sono trattati unicamente in occasione del confronto con i sistemi di informazione di polizia, con i profili di rischio e le liste d’osservazione (cfr. commento all’art. 9). Successivamente solo una minima parte di essi è oggetto di un ulteriore trattamento. Nello specifico, sono interessati i dati dal cui confronto è scaturita una corrispondenza e per i quali sussiste pertanto un certo sospetto. Soltanto nella fase successiva del trattamento sarà possibile verificare se tale sospetto è giustificato. Infatti, prima di sottoporre le corrispondenze a ulteriore