Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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lett. i)36. Questa definizione è necessaria per la LDPA, visto soprattutto che le imprese di trasporto aereo sono ora tenute e a comunicare puntualmente i dati dei passeggeri aerei (art. 4). Inoltre devono informare i loro passeggeri riguardo al trattamento dei loro dati in virtù della presente legge (art. 5). Le violazioni dei diritti sono punite dall’articolo 23.

Non sono considerate imprese di trasporto aereo quelle che rientrano nella cosiddetta aviazione leggera, ad esempio i voli d’istruzione, le esercitazioni di volo, i voli di controllo, i voli a scopo turistico, l’aviazione sportiva come pure i voli privati.

Sezione 2: Obblighi delle imprese di trasporto aereo

Art. 2 Trasmissione dei dati dei passeggeri aerei all’UIP

Le imprese di trasporto aereo sono tenute a trasmettere all’UIP i dati dei passeggeri aerei menzionati all’allegato 1 del presente avamprogetto per tutti i voli da o verso la Svizzera (cpv. 1). Anche i voli ricadenti sotto la giurisdizione svizzera che atterrano all’Euroairport Basel-Mulhouse-Freiburg (con il codice aeroportuale IATA «BSL») sono considerati come voli verso la Svizzera, anche se l’aeroporto si trova al di fuori del territorio svizzero. Lo stesso vale per i voli in partenza dallo stesso aeroporto verso l’estero.

I dati dei passeggeri aerei vanno trasmessi all’UIP in due diversi momenti, ossia non prima di 48 ore e non oltre 24 ore dall’orario previsto di partenza nonché immediatamente dopo la chiusura dell’imbarco (cpv. 2). La prima trasmissione dei dati, per quanto fornisca solo dati provvisori, permette all’UIP di disporre di un determinato margine di tempo fino all’arrivo del volo, con evidenti vantaggi soprattutto in caso di brevi voli. La seconda trasmissione consente invece di comunicare in modo definitivo i dati di tutti i passeggeri presenti a bordo.

Le imprese di trasporto aereo non possono trasmettere all’UIP dati personali degni di particolare protezione37 ai sensi dell’articolo 5 nLPD. Qualora tali dati dovessero essere comunque erroneamente trasmessi, l’UIP, una volta individuato l’errore, dovrà provvedere immediatamente a cancellarli (cpv. 3).

La trasmissione dei dati può avvenire secondo il metodo PULL o il metodo PUSH. Il metodo PULL prevede che l’UIP acceda al sistema di prenotazione delle compagnie aeree, mentre nel caso del metodo PUSH sono le imprese di trasporto aereo a procedere alla trasmissione. Il metodo PUSH è quello che offre un livello più elevato di protezione e deve pertanto trovare applicazione nella realizzazione del sistema PNR in Svizzera. Ciò viene concretizzato con la nozione di trasmissione dei dati. Le modalità di trasmissione sono rette dai pertinenti standard dell’OACI. I «PNR Reporting Standards» sono stati sviluppati dall’OACI su incarico del Consiglio di sicurezza dell’ONU e in collaborazione con l’OMD, con i governi degli Stati membri, le compagnie aeree e i fornitori di servizi. Le norme sono vincolanti per tutti gli Stati membri dell’OACI, e pertanto anche per la Svizzera. Non è pertanto necessaria

36 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/rechtlichegrundlagen/definition-luftverkehrsunternehmen.pdf.download.pdf (disponibile soltanto in tedesco e in francese)

37 Per la definizione v. glossario in allegato.