Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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- in due contesti totalmente diversi, uno pratico, l’altro giuridico (gestione tecnica della prenotazione del volo / attuazione della LDPA),
- per diversi scopi (prenotazione del volo / lotta alla criminalità) e
- e sotto una diversa responsabilità (impresa di trasporto aereo / fedpol).
L’informazione oltre a specificare che i dati sono trasmessi all’UIP, deve anche indicare in modo riconoscibile lo scopo del trattamento dei dati (cfr. art. 6 cpv. 3 nLPD). Le ulteriori modalità relative all’obbligo di informare le persone interessate risulteranno dall’ordinanza concernente la nLPD.
Sezione 3: Trattamento dei dati
Art. 6 Principi
Il trattamento dei dati deve essere consentito soltanto se sono implicati reati di particolare gravità che rappresentano un serio pericolo per la sicurezza pubblica. Il capoverso 3 specifica di quali fattispecie concrete del Codice penale e del diritto penale accessorio si tratta.
I reati terroristici e gli altri reati gravi sono descritti nei capoversi 2 e 3, senza tuttavia essere menzionati in modo concreto. Vengono suddivisi per l’appunto due tipi di reati: quelli terroristici e gli altri reati gravi.
Per terroristici ai sensi della LDPA s’intendono tutti i reati, indipendentemente dalla pena comminata, rientranti tra le fattispecie di cui al numero 22 dell’allegato 1 LSIS. I reati terroristici sono indicati nell’allegato 1 del presente rapporto.
La maggior parte dei reati sono crimini e vengono pertanto puniti con una pena detentiva massima di oltre tre anni (art. 10 cpv. 2 CP). Per contro, le seguenti fattispecie di reato sono considerate delitti ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 CP:
- pubblica intimidazione (art. 258 CP),
- pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP),
- sommossa (art. 260 cpv. 1 CP),
- associazioni illecite (art. 275terCP).
Tali reati ricadono nella categoria dei reati terroristici soltanto se sono anche di matrice terroristica.
Per gravi ai sensi della LDPA s’intendono due categorie di reati, ossia i crimini di cui all’allegato 1 della LSIS, ove siano attribuibili a una delle categorie di reato ai sensi della direttiva PNR dell’UE (cfr. allegato 2 della presente legge), e i reati il cui perseguimento penale compete all’UDSC e per cui è comminata una pena detentiva massima di almeno tre anni.
Sia i reati terroristici sia i reati gravi sono definiti per legge. Nell’allegato 2 le categorie di reato PNR sono raffrontate alle corrispondenti categorie dell’allegato 1 LSIS. In questo modo è possibile stabilire quali crimini riportati nel catalogo dei reati della LSIS vadano considerati reati gravi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 lettera a. Ciò permette quindi di individuare chiaramente quali reati ai sensi della LSIS rientrino nel catalogo dei reati PNR giustificando il trattamento dei dati dei passeggeri aerei.