Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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un’ulteriore regolamentazione a livello di legge. Il costante sviluppo tecnologico rende tuttavia indispensabile poter precisare le modalità tecniche ove necessario. Il capoverso 4 autorizza pertanto fedpol a emanare le pertinenti disposizioni a livello di ordinanza (cpv. 4).

Art. 3 Trasmissione dei dati dei passeggeri aerei alle autorità estere

Le imprese di trasporto aereo trasmettono già oggi i dati dei passeggeri aerei a Stati verso cui sono destinati i voli dalla Svizzera, ad esempio agli USA e al Canada. In entrambi i casi, la base per la trasmissione dei dati è rappresentata da accordi esistenti con la Svizzera. È prevista la conclusione di un accordo anche con l’UE.

Gli accordi garantiscono che i dati trasmessi godano all’estero di una protezione dei dati equiparabile a quella sancita in Svizzera. Inoltre con la conclusione di tali accordi la Svizzera può beneficiare anche della reciprocità nel ricevere i dati dei passeggeri aerei dall’altro Stato contraente.

Art. 4 Obbligo di diligenza

Le imprese di trasporto aereo sono tenute a trasmettere i dati di tutti i passeggeri puntualmente (cfr. art. 2 cpv. 2) e conformemente alle prescrizioni tecniche (cfr. art. 2 cpv. 4). Ci si attende dunque che adottino tutte le misure ragionevolmente esigibili per adempiere a tale obbligo. In caso contrario, sono applicabili le sanzioni previste dall’articolo 23.

Nella fase di prenotazione di un biglietto aereo i dati dei passeggeri aerei vengono inseriti perlopiù manualmente dal passeggero stesso o da un collaboratore dell’aeroporto o dell’agenzia di viaggio. Ne consegue che i dati PNR contengono spesso errori. Quanti più sono gli errori che si verificano accidentalmente o persino volontariamente in occasione dell’inserimento dei dati, tanto meno questi ultimi saranno utilizzabili.

Sarebbe in ogni caso sproporzionato imporre alle imprese di trasporto aereo di verificare che tutti i dati dei passeggeri aerei siano corretti. Tuttavia, poiché la qualità dei dati è decisiva per un trattamento efficace ai sensi della presente legge, le imprese di trasporto aereo devono concepire il loro sistema di prenotazione in modo tale che i dati inseriti in modo manifestamente errato (p. es. nome «Aaaaa» o indirizzo di posta elettronica sprovvisto di @) non vengano accettati dal sistema. Tali misure sono considerate ragionevolmente esigibili (cfr. art. 23 cpv. 2 lett. b).

Art. 5 Obbligo di informazione

Le imprese di trasporto aereo devono informare per iscritto i passeggeri aerei che i loro dati, oltre a essere utilizzati in relazione al loro volo, saranno anche trattati ai sensi della LDPA. Un’indicazione in tal senso può essere inserita nelle loro condizioni generali.

L’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 5 è giustificato anche se l’informazione ribadisce quanto già previsto dall’articolo 20 capoverso 1 lettera b nLPD, visto in particolare che i dati dei passeggeri aerei sono trattati