Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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Malgrado si fondano su una solida base legale, i reati di cui al capoverso 3 lettera b il cui perseguimento penale compete all’UDSC devono essere indicati all’interno di un’ordinanza. Questa valenza dichiarativa serve alla certezza del diritto e alla trasparenza (cpv. 4). Tale soluzione consente infatti con maggiore facilità di apportare eventuali modifiche al diritto penale accessorio.
Un’attuale panoramica di tutte le fattispecie penali determinanti sono riportate nell’allegato al presente rapporto.
I risultati ottenuti dal trattamento dei dati dei passeggeri aerei che permettono di prevenire, accertare o perseguire reati diversi da quelli menzionati vanno cancellati immediatamente.
Tale obbligo vale anche per il SIC, ugualmente autorizzato a trattare i dati dei passeggeri aerei per combattere i reati terroristici e altri reati gravi, ma soltanto nella misura in cui il trattamento serva anche ad adempiere i propri compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1 nonché 3‒5 della legge federale del 25 settembre 201538 sulle attività informative.
L’UIP può trattare i dati personali degni di particolare protezione soltanto in maniera limitata. Le imprese di trasporto aereo non sono infatti autorizzate a trasmetterle tali dati (cfr. art. 2 cpv. 3). Qualora dovesse comunque ricevere simili dati, l’UIP è tenuta a cancellarli immediatamente. I dati personali degni di particolare protezione possono tuttavia pervenire laddove i dati dei passeggeri aerei vengano confrontati con i sistemi di informazione o l’UIP acceda a tali sistemi (cfr. art. 7). È inoltre ipotizzabile che tali dati possano entrare in gioco nell’elaborazione dei profili di rischio e delle liste d’osservazione su richiesta di un’autorità. Per tale ragione occorre statuire all’articolo 6 capoverso 5 che l’UIP è autorizzata a trattare esclusivamente i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
- i dati biometrici39 che identificano in modo univoco una persona fisica;
- i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali.
Se riceve altri dati personali degni di particolare protezione, l’UIP è tenuta a cancellarli immediatamente. Tale principio si applica a tutti i compiti assolti dall’UIP in virtù della presente legge.
Art. 7 Confronto dei dati con i sistemi di informazione
I dati dei passeggeri aerei sono confrontati automaticamente con diversi sistemi di informazione di polizia non appena giungono nel sistema di informazione PNR (cfr. 1).
La legge non menziona alcuna tecnologia specifica, bensì soltanto lo scopo del confronto. La formulazione tecnologicamente neutra garantisce che i sistemi di informazione in questione possano essere sostituiti senza richiedere una revisione della norma. Oltre a questo vantaggio, contribuisce anche a rafforzare il senso della disposizione e a limitare il confronto allo stretto necessario, rivelandosi dunque convincente anche sul piano della protezione dei dati.
38 RS 121
39 Per la definizione v. glossario in allegato.