Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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Il sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (JANUS) comprende informazioni relative alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione come pure alle indagini preliminari e alle indagini di polizia giudiziaria dei Cantoni (art. 10 LSIP). Contiene inoltre informazioni importanti sulla collaborazione della Polizia giudiziaria federale con le autorità di perseguimento penale dei Cantoni e con le autorità estere nella lotta alla criminalità internazionale e organizzata (art. 11 LSIP).

Il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (IPAS) contiene informazioni su indagini in corso di polizia giudiziaria e sull’attività preventiva di polizia delle autorità nazionali ed estere di perseguimento penale, in particolare la Polizia giudiziaria federale o il servizio competente di Interpol.

Le corrispondenze («hit») ottenute tramite confronto automatico devono essere verificate manualmente dall’UIP prima di essere trasmesse all’autorità competente (cpv. 3). In questo modo s’intende evitare che le corrispondenze trasmesse possano portare all’adozione di misure a causa di una registrazione errata, volontaria o accidentale, dei dati dei passeggeri aerei. L’obbligo di verifica deriva dall’articolo 6 capoverso 5 della nLPD, secondo cui chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza.

Malgrado la verifica manuale, spesso non è comunque possibile chiarire tutte le domande e in particolare fugare completamente ogni dubbio in merito all’identità della persona.

Altri interrogativi possono riguardare i motivi della segnalazione. Il trattamento dei dati dei passeggeri aerei è infatti consentito soltanto se serve a combattere i reati terroristici o altri reati gravi. È possibile valutare se la corrispondenza ottenuta riguarda tali reati solo quando le fattispecie penali sono note o quando sono considerate sussistenti sulla scorta di informazioni di base. A differenza di RIPOL dove i dettagli relativi al reato e la stessa fattispecie sono indicati, le corrispondenze prodotte da un confronto con il SIS indicano semplicemente la categoria di reato (p. es. «omicidio»), ma non i fatti o la fattispecie in questione. Per risalire a queste informazioni occorre pertanto accedere ad altri sistemi di informazione. In caso contrario, la corrispondenza andrà immediatamente cancellata a causa della mancanza di informazioni sufficienti su un reato terroristico o su un altro reato grave. Occorre inoltre procedere alla cancellazione anche nel caso in cui la segnalazione nel SIS si basi su una fattispecie di reato non contenuta nell’elenco dei reati PNR.

Gli accessi effettuati nel quadro dell’accertamento della plausibilità permettono di verificare le corrispondenze generate dal primo confronto riguardo all’identità della persona e al motivo della segnalazione. In questo modo viene garantito che il trattamento dei dati dei passeggeri aerei avvenga nel rispetto dello scopo della legge e che alle competenti autorità di perseguimento penale e al SIC vengano trasmessi i dati delle persone corrette.

Per verificare la plausibilità dell’identità di una persona e dei motivi della segnalazione occorre accedere manualmente, una volta effettuato il confronto automatico, ai seguenti sistemi di informazione:

a) per verificare la plausibilità dell’identità di una persona: