Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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- SIMIC (legge federale del 20 giugno 200342 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo [LSISA]): il sistema d’informazione centrale sulla migrazione contiene dati d’identità delle persone registrate (p. es. cognome, nome, data di nascita) e fornisce informazioni sullo statuto di soggiorno di cittadini stranieri che soggiornano in Svizzera,

- ORBIS (art. 109c lett. f LStrI): il sistema nazionale visti fornisce informazioni sulle domande di visto e accesso ai dati di tutte le persone in possesso di un visto per lo spazio Schengen. Una persona può essere ad esempio identificata sulla base del numero di passaporto verificabile;

b) per verificare la plausibilità dei motivi della segnalazione:

- registro nazionale di polizia (art. 17 LSIP)43: fornisce indicazioni sulle comunicazioni dei Cantoni,

- SIRENE-IT (art. 5 dell’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 201344): l’accesso a questo sistema d’informazione permette, grazie a informazioni di base complementari, di attribuire una segnalazione nel SIS a una fattispecie penale concreta correlata alla criminalità organizzata o al terrorismo,

- I-24/7 (art. 352 cpv. 1 CP): contiene informazioni che consentono di risalire ai motivi di segnalazioni internazionali (Interpol),

- Sistema di informazione dell’UDSC: contiene in particolare informazioni importanti sulle fattispecie penali il cui perseguimento penale compete a questa autorità.

Se del caso occorre accedere anche al sistema di informazione con cui è stato effettuato il confronto automatico, non solo per chiarire il motivo della segnalazione ma anche per risalire all’autorità competente cui andrà trasmessa la corrispondenza in caso di esito positivo della verifica.

La procedura a due fasi garantisce che i dati vengano trattati il meno possibile. Il loro trattamento in seguito al confronto automatico di cui al capoverso 1 si limita infatti ai dati fondati su un primo sospetto. Con l’accesso di cui al capoverso 3 il trattamento viene circoscritto ai dati per i quali la verifica manuale ha confermato il primo sospetto. I restanti dati non sono pertanto più considerati.

Il confronto automatico e l’accesso manuale ai rispettivi sistemi richiedono modifiche della LStrI (ORBIS), della LSIP (RIPOL, JANUS, registro nazionale di polizia) nonché della LSISA (SIMIC). Tali modifiche sono indicate nell’allegato 3 della LDPA. Alla luce della revisione in corso della legislazione doganale, l’eventuale base legale necessaria per l’accesso manuale al sistema di informazione dell’UDSC sarà illustrata soltanto in un secondo momento, all’interno del messaggio.

42 RS 142.51

43 RS 361.4

44 RS 362.0