Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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Svizzera o sono in procinto di lasciare il Paese per via aerea. Ciò permette ai Cantoni, eventualmente in collaborazione con altre autorità, di adottare tempestivamente le misure necessarie. Con le proprie analisi mirate, l’UIP risponde a un’importante esigenza delle autorità di perseguimento penale. Grazie al sistema PNR i Cantoni non dovranno inoltre più sottoporre alle imprese di trasporto aereo le richieste, dispendiose in termini di tempo, relative al monitoraggio di itinerari utilizzati a scopo criminale. Il sistema dovrebbe infine fornire anche informazioni utili su reati non chiariti.

Nel complesso, la LDPA contribuisce notevolmente ad aumentare l’efficienza e l’efficacia del perseguimento penale e della prevenzione della criminalità, con ragguardevoli benefici anche per i Cantoni.

Ripercussioni finanziarie per i Cantoni

Un sistema PNR svizzero può funzionare efficacemente soltanto se i Cantoni partecipano alla sua gestione mettendo a disposizione il proprio personale. È pertanto previsto che la Confederazione e i Cantoni forniscano e finanzino i collaboratori in parti uguali. I restanti costi, compresi quelli di investimento e di gestione del sistema di informazione PNR, come pure gli altri costi di gestione dell’UIP sono a carico della Confederazione. Gli ulteriori dettagli sono oggetto di una convenzione tra Confederazione e Cantoni. La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) sostengono la creazione di un sistema PNR nazionale e si dichiarano pronte a partecipare all’UIP mettendo a disposizione del personale. Una convenzione in questo senso sarà elaborata con i Cantoni nella fase di sviluppo del progetto a partire dall’inizio del 2022.

Oneri di tipo operativo

I Cantoni dovranno ugualmente riflettere in quale misura intendono integrare il trattamento dei dati PNR all’interno dei loro corpi di polizia e quali ripercussioni questa integrazione avrà sull’organizzazione e le risorse. Saranno pertanto chiamati a formare specialisti nei loro corpi di polizia incaricati di trasmettere all’UIP profili, liste d’osservazione e richieste di ricerca di buona qualità e a cooperare strettamente con l’UIP nel singolo caso.

Tuttavia saranno sempre le autorità competenti a dover decidere ed eseguire eventuali misure successive risultanti dall’analisi dei dati PNR.

Dato che la maggior parte delle prime misure sono adottate all’arrivo delle persone all’aeroporto, si stima che l’utilizzo dei dati dei passeggeri aerei comporterà oneri maggiori per i Cantoni che ospitano un aeroporto internazionale rispetto agli altri Cantoni. È pertanto necessario tener conto di questo aspetto.

5.3 Ripercussioni sull’economia e sulla società

La LDPA non comporta in linea di massima nuovi compiti amministrativi per le imprese di trasporto aereo. I dati dei passeggeri aerei sono infatti raccolti al momento della prenotazione dei biglietti aerei, a prescindere dalla presente legge. Inoltre, sono già utilizzati attualmente da oltre 60 Paesi in virtù di obblighi internazionali. La trasmissione dei dati PNR non rappresenta pertanto una novità assoluta per le imprese di trasporto aereo.