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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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L 248/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

autorità designate e dovrebbero assicurare, in modo indipendente, l’assoluta conformità alle condizioni di accesso previste nel presente regolamento. In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario un accesso tempestivo per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o altri reati gravi, il punto di accesso centrale dovrebbe trattare la richiesta di accesso immediatamente ed effettuare la verifica solo a posteriori.

(41) Onde proteggere i dati personali ed escludere la possibilità di interrogazioni sistematiche ad opera delle autorità di

contrasto, il trattamento dei dati del VIS dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l’accesso al VIS soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

(42) I dati personali registrati nel VIS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario agli scopi del VIS. È

opportuno conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per un periodo di cinque anni così da poterli considerare ai fini della valutazione delle domande di visto per soggiorno di breve durata e dell’individuazione dei soggiorni fuoritermine una volta scaduto il periodo di validità, e in modo da effettuare valutazioni di sicurezza dei cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il soggiorno. I dati sui precedenti usi di un documento potrebbero facilitare il rilascio di futuri visti per soggiorni di breve durata. Un periodo di conservazione più breve non sarebbe sufficiente al raggiungimento degli obiettivi voluti. I dati dovrebbero essere cancellati allo scadere dei cinque anni, a meno che non sussistano motivi per cancellarli prima.

(43) Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008 si

applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Al trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali si applica la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(44) Il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) autorizza i membri delle squadre della

guardia di frontiera e costiera europea (EBCG), al pari del personale coinvolto nei compiti attinenti ai rimpatri, a consultare i sistemi di informazione e le banche dati europee, se tale consultazione è necessaria a conseguire i loro obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri, sotto l’autorità dello Stato membro ospitante. Al fine di agevolare la consultazione e permettere alle squadre un accesso effettivo ai dati del VIS, è opportuno conferire loro l’accesso al VIS. Tale accesso dovrebbe essere subordinato alle condizioni e limitazioni di accesso applicabili alle autorità competenti degli Stati membri per ciascuna finalità specifica per cui possono essere consultati i dati del VIS.

(45) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno

o di residenza nel territorio di uno Stato membro è, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), un elemento essenziale dello sforzo globale per contrastare la migrazione irregolare e costituisce un importante motivo di interesse pubblico rilevante.

(14) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). (15) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). (16) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1). (17) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).