Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/60 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
ii) sono inserite le lettere seguenti:
«j bis) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;
j ter) garantire l’affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento dei sistemi siano adeguatamente segnalate e che siano adottate le misure tecniche necessarie per assicurare che i dati personali possano essere recuperati in caso di danneggiamento a causa di un malfunzionamento dei sistemi;»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. eu-LISA adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento del VIS, compresa l’adozione di un piano di sicurezza.»;
37) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 32 bis
Incidenti di sicurezza
1. È considerato incidente di sicurezza l’evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del VIS e può causare danni o perdite ai dati del VIS, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati.
2. Ogni incidente di sicurezza è gestito in modo da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.
3. Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, dell’articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680 o di entrambi, gli Stati membri notificano gli incidenti di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA e al garante europeo della protezione dei dati. Qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione al sistema centrale del VIS, eu-LISA ne dà notifica alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati. Europol e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera informano la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati qualora si verifichi un incidente di sicurezza relativo al VIS.
4. Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del VIS o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati del VIS sono fornite alla Commissione e, se interessati da tali ripercussioni, agli Stati membri, a Europol e all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tali incidenti sono altresì registrati secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.
5. Gli Stati membri, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA ed Europol cooperano in caso di incidente di sicurezza.
6. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio degli incidenti gravi e delle misure adottate per porvi rimedio. Tali informazioni sono classificate, se del caso, EU RESTRICTED/RESTREINT UE conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza.»;
38) gli articoli 33 e 34 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 33
Responsabilità
1. Fatti salvi la responsabilità e il diritto al risarcimento da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725:
a) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un’operazione
illecita di trattamento dei dati personali o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro ha diritto al risarcimento da parte di tale Stato membro;
b) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un atto
incompatibile con il presente regolamento compiuto da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione ha diritto al risarcimento da parte di tale istituzione, organo od organismo dell’Unione.
Lo Stato membro o l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione in questione è esonerato in tutto o in parte dalla propria responsabilità ai sensi del primo comma se prova che l’evento dannoso non gli è imputabile.