Progetto

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/63

42) gli articoli da 38 a 43 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 38

Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento

1. Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679, chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nel VIS con la menzione dello Stato membro che li ha inseriti al VIS. Lo Stato membro che riceve la richiesta la esamina e risponde quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro un mese dal suo ricevimento.

2. Chiunque può richiedere che eventuali dati inesatti che lo riguardano siano rettificati e che i dati illegittimamente registrati siano cancellati.

Se la richiesta è indirizzata allo Stato membro competente e se si constata che i dati del VIS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente, conformemente all’articolo 24, paragrafo 3, rettifica o cancella tali dati nel VIS senza indugio e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Lo Stato membro competente conferma per iscritto e senza indugio all’interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

Qualora la richiesta sia indirizzata a uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità di quest’ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata indirizzata entro un termine di sette giorni. Lo Stato membro competente procede in conformità del secondo comma del presente paragrafo. Lo Stato membro che ha contattato l’autorità dello Stato membro competente informa gli interessati in merito alla trasmissione della loro richiesta, allo Stato membro destinatario e al prosieguo della procedura.

3. Qualora non concordi con l’affermazione secondo cui i dati registrati nel VIS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente adotta senza indugio una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto all’interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

4. Tale decisione amministrativa di cui al paragrafo 3 fornisce inoltre all’interessato informazioni sulla possibilità di impugnare tale decisione e, se del caso, informazioni su come intentare un’azione o presentare un reclamo dinanzi alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti e informazioni su qualunque tipo di assistenza disponibile, anche da parte delle autorità di controllo competenti.

5. Qualsiasi richiesta presentata a norma del paragrafo 1 o 2 contiene le informazioni necessarie per identificare l’interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1 o 2.

6. Lo Stato membro competente conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2 e di come è stata trattata. Mette tale documento a disposizione delle autorità di controllo competenti senza ritardo e, in ogni caso, non oltre sette giorni dalla decisione di rettificare o cancellare i dati di cui al paragrafo 2, secondo comma, o in seguito alla decisione amministrativa di cui al paragrafo 3.

7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, e solo per quanto riguarda i dati contenuti nei pareri motivati registrati nel VIS conformemente all’articolo 9 sexies, paragrafo 6, all’articolo 9 octies, paragrafo 6, e all’articolo 22 ter, paragrafi 14 e 16, a seguito delle interrogazioni a norma degli articoli 9 bis e 22 ter, lo Stato membro può decidere di non fornire informazioni all’interessato, in tutto o in parte, in conformità del diritto nazionale o dell’Unione, nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato al fine di:

a) non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

b) non compromettere la prevenzione, l’accertamento, l’indagine e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni

penali;

c) proteggere la sicurezza pubblica;

d) proteggere la sicurezza nazionale; oppure

e) proteggere i diritti e le libertà altrui.