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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/57

31) l’articolo 27 è soppresso;

32) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Interoperabilità con gli altri sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol

L’ interoperabilità tra il VIS e il SIS, l’EES, l’ETIAS, l’Eurodac, l’ECRIS-TCN e i dati Europol è istituita per consentire il trattamento automatico delle interrogazioni ad altri sistemi ai sensi degli articoli da 9 bis a 9 octies e all’articolo 22 ter. L’interoperabilità si basa sull’ESP.»;

33) l’articolo 28 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il VIS è collegato al sistema nazionale di ciascuno Stato membro tramite il NUI dello Stato membro interessato.

2. Ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale che fornisce l’accesso al VIS alle autorità competenti di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e collega l’autorità nazionale al NUI.»;

b) il paragrafo 4 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dello sviluppo del sistema nazionale e del suo adeguamento al VIS;»;

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) del pagamento delle spese sostenute dai sistemi nazionali e delle spese relative al loro collegamento al NUI, compresi i costi operativi e di investimento per l’infrastruttura di comunicazione tra il NUI e il sistema nazionale.»;

34) l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Responsabilità per quanto riguarda l’uso e la qualità dei dati

1. Ciascuno Stato membro garantisce la legittimità del trattamento dei dati e, in particolare, che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti previsti dal presente regolamento. In particolare, lo Stato membro responsabile garantisce che:

a) i dati sono raccolti in modo legale;

b) i dati sono tramessi al VIS in modo legale;

c) l’esattezza, l’attualità e un livello sufficiente di qualità e completezza dei dati trasmessi al VIS.

2. eu-LISA garantisce che il VIS sia gestito conformemente al presente regolamento e alle relative norme di attuazione di cui all’articolo 45. In particolare, eu-LISA:

a) adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza del sistema centrale del VIS e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;

b) garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell’assolvimento dei compiti di eu-LISA previsti dal presente regolamento.

2 bis. eu-LISA sviluppa e gestisce un meccanismo e procedure per lo svolgimento di controlli di qualità sui dati contenuti nel VIS e riferisce periodicamente agli Stati membri. eu-LISA riferisce periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito ai problemi incontrati.

La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare tale meccanismo e le procedure per svolgere i controlli di qualità, e i requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

3. eu-LISA informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle misure adottate in conformità del paragrafo 2.