Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 54Fedlex · Progetto
L 248/64 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro informa l’interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell’accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione. Dette informazioni possono essere omesse qualora la loro comunicazione rischi di compromettere una delle finalità di cui al primo comma, lettere da a) a e). Lo Stato membro informa l’interessato della possibilità di proporre un reclamo dinanzi a un’autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale.
Lo Stato membro fornisce i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione di non fornire le informazioni all’interessato. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità di controllo.
In tali casi, l’interessato deve poter esercitare i propri diritti anche tramite le autorità di controllo competenti.
Articolo 39
Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati
1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall’articolo 38.
2. In ciascuno Stato membro l’autorità di controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell’esercizio del loro diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati personali che li riguardano ovvero di limitazione del trattamento di tali dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.
L’autorità di controllo dello Stato membro competente e l’autorità di controllo dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma.
Articolo 40
Mezzi di ricorso
1. Fatti salvi gli articoli 77 e 79 del regolamento (UE) 2016/679, chiunque ha il diritto di intentare un’azione o presentare un reclamo alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall’articolo 38 e dall’articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, di accesso ai dati che lo riguardano ovvero il diritto di rettifica, di integrazione o di cancellazione degli stessi. Il diritto di intentare un’azione o presentare un reclamo di tal genere si applica inoltre allorché le richieste di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non abbiano ricevuto risposta entro i termini sanciti dall’articolo 38, oppure non siano mai state trattate dal titolare del trattamento.
2. L’assistenza dell’autorità di controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 rimane disponibile durante l’intero procedimento.
Articolo 41
Controllo da parte delle autorità di controllo
1. Ciascuno Stato membro assicura che l’autorità di controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 monitori autonomamente la legittimità del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento da parte dello Stato membro interessato.
2. L’autorità di controllo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 monitora la legittimità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri a norma del capo III ter, nonché l’accesso a tali dati da parte degli Stati membri e la trasmissione degli stessi al VIS e dal VIS.
3. L’autorità di controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 provvede affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali competenti, conformemente ai pertinenti principi internazionali di revisione. I risultati del controllo possono essere presi in considerazione nelle valutazioni effettuate nel quadro del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio *. L’autorità di controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 pubblica ogni anno il numero delle richieste di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati o di limitazione del loro trattamento, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, integrazioni, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alle richieste degli interessati.