Progetto

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/61

2. Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato al VIS conseguente all’inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro che partecipa al VIS abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l’impatto.

3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale di tale Stato membro. Le azioni proposte contro un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste dai trattati.»;

«Articolo 34

Registrazioni

1. Ciascuno Stato membro, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed eu-LISA conservano le registrazioni di tutte le loro operazioni di trattamento dei dati nell’ambito del VIS. Tali registrazioni indicano:

a) la finalità dell’accesso;

b) la data e l’ora;

c) il tipo di dati inseriti;

d) il tipo di dati utilizzati ai fini dell’interrogazione;

e) il nome dell’autorità che inserisce o estrae i dati.

Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire nel VIS o ad estrarre i dati dal VIS.

2. Per le ricerche e le consultazioni di cui agli articoli da 9 bis a 9 octies e all’articolo 22 ter, è conservata una registrazione per tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel VIS e, rispettivamente, nell’EES, nell’ETIAS, nel SIS, nell’ECRIS-TCN e nell’Eurodac in conformità del presente articolo e, rispettivamente, dell’articolo 28 bis del regolamento (UE) n. 603/2013, dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240, dell’articolo 18 bis del regolamento (UE) 2018/1861, dell’articolo 18 bis del regolamento (UE) 2018/1862 e dell’articolo 31 bis del regolamento (UE) 2019/816.

3. Per le operazioni di cui all’articolo 45 quater del presente regolamento, è conservata una registrazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel VIS e nell’EES in conformità di tale articolo e dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226. Per le operazioni di cui all’articolo 17 bis del presente regolamento, è conservato un registro di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel VIS e nell’EES in conformità del presente articolo e dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226.

4. Le registrazioni conservate ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio, a fini di protezione dei dati, dell’ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi. Tali registrazioni sono protette dall’accesso e dalla modifica non autorizzati con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all’articolo 23, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.»;

39) l’articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Sanzioni

Fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento, anche nei casi in cui il trattamento dei dati personali viola il presente regolamento, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»;

40) al capo VI, è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 36 bis

Protezione dei dati

1. Al trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725.