Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/56 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
29) l’articolo 25 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Cancellazione anticipata dei dati»;
b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Qualora, prima della scadenza del periodo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, i fascicoli relativi alla domanda e i collegamenti creati a norma dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, o all’articolo 22 bis, paragrafo 4, relativi al richiedente sono cancellati dal VIS senza indugio dallo Stato membro che ha creato i fascicoli e i collegamenti in questione.
2. Qualora un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, quest’ultimo provvede prontamente gli Stati membri competenti che un richiedente ha acquisito la sua cittadinanza. Tale messaggio è trasmesso tramite VIS Mail in conformità della procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 3.»;
30) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Gestione operativa
1. eu-LISA è responsabile della gestione tecnica e operativa del VIS e delle sue componenti di cui all’articolo 2 bis. In cooperazione con gli Stati membri, essa provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costibenefici, le migliori tecnologie disponibili per tali componenti.
2. eu-LISA è responsabile dei seguenti compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI:
a) controllo;
b) sicurezza;
c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore;
d) compiti relativi all’esecuzione del bilancio;
e) acquisizione e rinnovo;
f) aspetti contrattuali.
3. La gestione operativa del VIS consiste nell’insieme dei compiti necessari a garantire il funzionamento del VIS 24 ore al giorno e sette giorni a settimana, in conformità del presente regolamento. Essa comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il VIS funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, specialmente per quanto riguarda i tempi di risposta alla consultazione del VIS da parte delle autorità competenti per i visti, delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno e delle autorità di frontiera. Tali tempi di risposta sono il più brevi possibile.
8 bis. eu-LISA può utilizzare dati personali reali resi anonimi nel VIS a fini di prova nei casi seguenti:
a) per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale del VIS;
b) per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni del sistema centrale del
VIS o la trasmissione dei dati al sistema.
Nei casi di cui alla lettera b) del primo comma, le misure di sicurezza, il controllo dell’accesso e le registrazioni effettuate nell’ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il VIS. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone cui i dati si riferiscono non siano più identificabili.
9. Fatto salvo l’articolo 17 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, di cui al Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio * eu-LISA applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con i dati VIS. Tale obbligo vincola il personale anche dopo che ha lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.
10. Se collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al VIS, eu-LISA monitora da vicino le attività del contraente per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati.
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* GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;