Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/59
Inoltre, i dati di cui al primo comma sono trasferiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il trasferimento dei dati è effettuato conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, in
particolare alle disposizioni in materia di protezione dei dati, agli accordi di riammissione e al diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati;
b) lo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS ha dato il suo assenso;
c) il paese terzo o l’organizzazione internazionale ha concordato di trattare i dati limitatamente ai fini per i quali sono
stati trasmessi.
Fatti salvi il primo e il secondo comma del presente paragrafo, se una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE è stata emessa nei confronti di un cittadino di un paese terzo, i dati di cui al primo comma sono trasferiti solo se l’esecuzione di tale decisione di rimpatrio non è sospesa e purché non sia stato presentato alcun ricorso che possa portare alla sospensione della sua esecuzione.
3. I trasferimenti di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ai sensi del paragrafo 2 non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.
4. I dati personali provenienti dal VIS ottenuti da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all’interno o all’esterno dell’Unione, né messi a loro disposizione. Il divieto si applica altresì qualora il trattamento ulteriore di tali dati sia effettuato a livello nazionale o tra Stati membri a norma della direttiva (UE) 2016/680.
5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), possono essere trasferiti a un paese terzo dall’autorità designata, in casi specifici, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste:
i) un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; oppure
ii) un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave;
b) il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel territorio degli Stati membri
o nel paese terzo interessato di tale reato di terrorismo o altro reato grave;
c) l’autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e alle condizioni di cui agli articoli 22 quindecies
e 22 sexdecies;
d) il trasferimento è effettuato in conformità delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680, in
particolare il capo V;
e) il paese terzo ha presentato una richiesta debitamente motivata, in formato cartaceo o elettronico;
f) è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni presenti nei sistemi di informazione visti detenute
dal paese richiedente agli Stati membri in cui il VIS è operativo.
Qualora sia effettuato ai sensi del primo comma del presente paragrafo, un tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell’autorità di controllo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.»;
36) l’articolo 32 è così modificato:
a) il paragrafo 2 così modificato:
i) è inserita la lettera seguente:
«e bis) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;»;