Progetto

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/59

Inoltre, i dati di cui al primo comma sono trasferiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il trasferimento dei dati è effettuato conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, in

particolare alle disposizioni in materia di protezione dei dati, agli accordi di riammissione e al diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati;

b) lo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS ha dato il suo assenso;

c) il paese terzo o l’organizzazione internazionale ha concordato di trattare i dati limitatamente ai fini per i quali sono

stati trasmessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma del presente paragrafo, se una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE è stata emessa nei confronti di un cittadino di un paese terzo, i dati di cui al primo comma sono trasferiti solo se l’esecuzione di tale decisione di rimpatrio non è sospesa e purché non sia stato presentato alcun ricorso che possa portare alla sospensione della sua esecuzione.

3. I trasferimenti di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ai sensi del paragrafo 2 non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.

4. I dati personali provenienti dal VIS ottenuti da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all’interno o all’esterno dell’Unione, né messi a loro disposizione. Il divieto si applica altresì qualora il trattamento ulteriore di tali dati sia effettuato a livello nazionale o tra Stati membri a norma della direttiva (UE) 2016/680.

5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), possono essere trasferiti a un paese terzo dall’autorità designata, in casi specifici, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste:

i) un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; oppure

ii) un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave;

b) il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel territorio degli Stati membri

o nel paese terzo interessato di tale reato di terrorismo o altro reato grave;

c) l’autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e alle condizioni di cui agli articoli 22 quindecies

e 22 sexdecies;

d) il trasferimento è effettuato in conformità delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680, in

particolare il capo V;

e) il paese terzo ha presentato una richiesta debitamente motivata, in formato cartaceo o elettronico;

f) è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni presenti nei sistemi di informazione visti detenute

dal paese richiedente agli Stati membri in cui il VIS è operativo.

Qualora sia effettuato ai sensi del primo comma del presente paragrafo, un tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell’autorità di controllo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.»;

36) l’articolo 32 è così modificato:

a) il paragrafo 2 così modificato:

i) è inserita la lettera seguente:

«e bis) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;»;