Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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L 248/58 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
4. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nel VIS, ciascuno Stato membro designa un’autorità quale titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro informa la Commissione della designazione.
Articolo 29 bis
Norme specifiche per l’inserimento dei dati
1. I dati di cui all’articolo 6, paragrafo 4, agli articoli da 9 a 14, all’articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies sono inseriti nel VIS previo controllo di qualità eseguito dalle autorità competenti nazionali e sono trattati dal VIS previo controllo di qualità eseguito dal VIS in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
2. I controlli di qualità sui dati di cui agli articoli da 9 a 14, all’articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies sono effettuati dal VIS conformemente al presente paragrafo.
I controlli di qualità sono avviati all’atto della creazione o aggiornamento dei fascicoli relativi alla domanda nel VIS. Se i controlli di qualità non rispettano i criteri di qualità prescritti, la o le autorità responsabili ne sono informate automaticamente tramite il VIS. Il VIS può attivare l’interrogazione automatizzata di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, e all’articolo 22 ter, paragrafo 2, solo previo controllo di qualità con esito positivo.
Nel creare o aggiornare i fascicoli relativi alla domanda nel VIS, sono eseguiti controlli di qualità sulle immagini del volto e sulle impronte digitali al fine di accertare il rispetto di norme minime di qualità dei dati per consentire il confronto biometrico;
Nel conservare nel VIS le informazioni sulle autorità nazionali competenti sono eseguiti controlli di qualità sui dati di cui all’articolo 6, paragrafo 4.
3. Per la conservazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite norme di qualità.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche di tali norme di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.»;
35) l’articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Articolo 31
Comunicazione dei dati ai paesi terzi o organizzazioni internazionali
1. I dati trattati nel VIS in applicazione del presente regolamento non sono trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione, fatta eccezione per i trasferimenti a Interpol ai fini dell’esecuzione dell’interrogazione di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera g), e all’articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera g). Il trasferimento di dati personali a Interpol è soggetto alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), b), c bis), k) e m), e all’articolo 9, punti 6 e 7, o all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a i) e k), del presente regolamento possono essere consultati dalle autorità competenti e trasferiti ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali figuranti nell’allegato, o messi a loro disposizione, purché ciò sia necessario in casi specifici per provare l’identità di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio conformemente alla direttiva 2008/115/CE oppure, per quanto riguarda i trasferimenti alle organizzazioni internazionali figuranti nell’allegato del presente regolamento, ai fini del reinsediamento conformemente ai programmi europei o nazionali di reinsediamento, e a condizione che sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) la Commissione ha adottato una decisione sull’adeguata protezione dei dati personali in tali paesi terzi od
organizzazioni internazionali in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679;
b) sono state previste garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 attraverso, ad
esempio, un accordo di riammissione in vigore tra l’Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione;
c) si applica l’articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679.