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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/67

i) tipo di documento di viaggio e paese che lo ha rilasciato, solo per i visti;

j) decisione concernente la domanda e, in caso di rifiuto, ritiro, annullamento o revoca, motivi addotti per tale

decisione;

k) riscontri positivi risultanti da interrogazioni dei sistemi di informazione dell’UE, dei dati Europol o delle banche

dati Interpol conformemente all’ articolo 9 bis o 22 ter, differenziati per sistema o banca dati, o riscontri positivi rispetto a indicatori di rischio specifici conformemente all’articolo 9 undecies, e riscontri positivi ove, dopo verifica manuale a norma dell’ articolo 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies o 22 ter, sia stata confermata la corrispondenza dei dati personali del richiedente con i dati presenti in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogati;

l) decisioni di rifiuto di un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno correlati a un

riscontro positivo verificato manualmente e confermato in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogati o a un riscontro positivo rispetto a indicatori di rischio specifici;

m) autorità competente che ha deciso in merito alla domanda e relativa sede nonché data della decisione, solo per i

visti;

n) casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di un’autorità competente per i visti, con indicazione di

tali autorità e relative sedi nonché delle date delle decisioni;

o) scopi principali del viaggio, solo per i visti;

p) domande di visto trattate in rappresentanza a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009;

q) dati inseriti riguardo ai documenti ritirati, annullati, revocati, rinnovati o prorogati, a seconda dei casi;

r) data di scadenza del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;

s) numero di persone esentate dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali conformemente all’articolo 13,

paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 810/2009;

t) casi in cui i dati di cui all’articolo 9, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all’articolo 8,

paragrafo 5;

u) casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di cui all’articolo 9, punto 6, non era obbligatoria

conformemente all’articolo 8, paragrafo 5;

v) casi in cui è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata a fornire i dati di cui all’articolo 9, punto 6,

conformemente all’articolo 8, paragrafo 5;

w) collegamenti con il precedente fascicolo dello stesso richiedente e collegamenti con i fascicoli delle persone che

viaggiano insieme, solo per i visti.

Il personale debitamente autorizzato dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è abilitato a consultare nel VIS i dati di cui al primo comma del presente paragrafo ai fini dell’esecuzione delle analisi del rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità di cui agli articoli 29 e 32 del regolamento (UE) 2019/1896.

2. Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA conserva i dati di cui a tale paragrafo nell’archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817. Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, di tale regolamento, i dati statistici intersistemici e le relazioni analitiche permettono alle autorità elencate al paragrafo 1 del presente articolo di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di sostenere l’applicazione degli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies del presente regolamento, migliorare la valutazione del rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e dell’alto rischio epidemico, migliorare l’efficienza delle verifiche di frontiera e assistere le autorità competenti per i visti nel trattamento delle domande di visto.

3. Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare il funzionamento del VIS di cui all’articolo 50, paragrafo 1, comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per assicurare tale monitoraggio.

4. Ogni trimestre eu-LISA compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti che indichino in particolare, per ciascuna località in cui è stata presentata una domanda e per ciascuno Stato membro:

a) il numero dei visti A di transito aeroportuale richiesti; il numero dei visti A rilasciati, divisi per singolo transito

aeroportuale e transito aeroportuale multiplo; il numero dei visti A rifiutati;