Progetto

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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L 248/66 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

43) l’articolo 44 è soppresso;

44) l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Attuazione da parte della Commissione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le misure necessarie per lo sviluppo del sistema centrale del VIS, delle NUI in ciascuno Stato membro e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI riguardanti:

a) la progettazione dell’architettura fisica del sistema centrale del VIS, compresa la relativa rete di comunicazione;

b) gli aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati personali;

c) gli aspetti tecnici con importanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con implicazioni

tecniche di rilievo per i sistemi nazionali;

d) lo sviluppo dei requisiti di sicurezza, compresi gli aspetti biometrici.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzionalità del sistema centrale del VIS, in particolare per quanto riguarda:

a) l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande conformemente all’articolo 8, agli articoli da 10 a 14,

all’articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies;

b) l’accesso ai dati conformemente all’articolo 15, agli articoli da 18 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 duodecies, agli

articoli da 22 quindecies a 22 novodecies e agli articoli 45 sexies e 45 septies;

c) la rettifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati conformemente agli articoli 23, 24 e 25;

d) la conservazione delle registrazioni e il relativo accesso conformemente all’articolo 34;

e) il meccanismo di consultazione e le procedure di cui all’articolo 16;

f) l’accesso ai dati ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche conformemente all’articolo 45 bis.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nel VIS.

4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 45 bis

Uso dei dati del VIS per l’elaborazione di relazioni e statistiche

1. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA, dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, compresa l’unità centrale ETIAS conformemente all’articolo 9 undecies, è abilitato a consultare nel VIS i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l’identificazione individuale e in conformità delle misure di salvaguardia relative alla non discriminazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2:

a) informazioni sullo status;

b) autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede;

c) sesso, età e cittadinanza o cittadinanze del richiedente;

d) paese e città di residenza del richiedente, solo per i visti;

e) attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) del richiedente, solo per i visti;

f) gli Stati membri di primo ingresso e di destinazione, solo per i visti;

g) luogo e data di presentazione della domanda e della decisione concernente la domanda (rilasciata, ritirata, rifiutata,

annullata, revocata, rinnovata o prorogata);

h) tipo di documento richiesto o rilasciato, ossia visto di transito aeroportuale, visto uniforme o visto con validità

territoriale limitata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno;