Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/65
4. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di controllo dispongano delle risorse sufficienti per assolvere i compiti a esse affidati dal presente regolamento e possano avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati biometrici.
5. Gli Stati membri comunicano qualsiasi informazione richiesta dalle autorità di controllo e, in particolare, forniscono loro informazioni sulle attività svolte conformemente alle loro responsabilità previste dal presente regolamento. Gli Stati membri permettono all’autorità di controllo di accedere alle loro registrazioni e consentono loro l’accesso in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati per il VIS.
Articolo 42
Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati
1. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di monitorare le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA, di Europol e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera previste dal presente regolamento e di assicurare che tali attività siano effettuate in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 o, per quanto riguarda Europol, del regolamento (UE) 2016/794.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA, conformemente ai pertinenti principi internazionali di revisione. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione e alle autorità di controllo nazionali. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione delle relazioni.
3. eu-LISA fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui agli articoli 22 octodecies, 34 e 45 quater, nonché di avere accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.
Articolo 43
Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
1. Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell’ambito delle rispettive responsabilità per assicurare il controllo coordinato del VIS e dei sistemi nazionali.
2. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di controlli e ispezioni, esaminano ogni difficoltà relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente regolamento, valutano problemi inerenti all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti degli interessati, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati, a seconda delle necessità.
3. Ai fini del paragrafo 2, le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l’anno nell’ambito del comitato europeo per la protezione dei dati. Il garante europeo della protezione dei dati organizza, e sostiene costi, di tali riunioni. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente a seconda delle necessità.
4. Una relazione congiunta sulle attività svolte condotta a norma del presente articolo è trasmessa ogni due anni dal comitato europeo per la protezione dei dati al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dalla rispettiva autorità di controllo.
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* Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e
di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag.27).»;