Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/79
4) l’articolo 15 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se necessario per creare un fascicolo individuale o per aggiornare l’immagine del volto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), l’immagine del volto è rilevata sul posto. Tale disposizione non si applica ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto se l’immagine del volto è registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.»;
b) il paragrafo 5 è soppresso;
5) l’articolo 16 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) l’immagine del volto di cui all’articolo 15, a meno che non sia registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.»;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Qualora, nel caso di un cittadino di paese terzo il cui fascicolo individuale contiene un’immagine del volto di cui al paragrafo 1, lettera d), un’immagine del volto sia registrata successivamente nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda, l’EES cancella l’immagine del volto dal fascicolo individuale.»;
6) all’articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), qualora il cittadino di paese terzo sia respinto per uno dei motivi di cui all’allegato V, parte B, lettere B o D, del regolamento (UE) 2016/399 e qualora sussistano dubbi circa l’autenticità dell’immagine del volto registrata nel VIS, l’immagine del volto di cui alla lettera a) è rilevata sul posto e inserita nel fascicolo individuale a prescindere da qualsiasi immagine del volto registrata nel VIS.»;
7) l’articolo 23 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora dall’interrogazione dell’EES con i dati indicati nel primo comma del presente paragrafo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, le autorità di frontiera:
a) per i cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto, confrontano l’immagine del volto rilevata sul posto con l’immagine del volto di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), o procedono a una verifica delle impronte digitali nell’EES, e
b) per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto:
i) confrontano l’immagine del volto rilevata sul posto con l’immagine del volto registrata nell’EES di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento o con l’immagine del volto rilevata sul posto registrata nel VIS conformemente all’articolo 9, punto 5), del regolamento (CE) n. 767/2008, oppure
ii) procedono a una verifica delle impronte digitali direttamente nel VIS, conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008.
Per la verifica delle impronte digitali o dell’immagine del volto rilevata sul posto dei titolari di visto nel VIS, le autorità di frontiera possono avviare l’interrogazione del VIS direttamente dall’EES in conformità dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008.»;
b) al secondo comma del paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, qualora dall’interrogazione del VIS con i dati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulti che i dati del cittadino di paese terzo sono registrati nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali o dell’immagine del volto rilevata sul posto nel VIS conformemente all’articolo 18, paragrafo 6, di tale regolamento. A tal fine, l’autorità di frontiera può avviare un’interrogazione dall’EES verso il VIS in conformità dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (CE)
n. 767/2008. Qualora una verifica su un cittadino di paese terzo di cui al paragrafo 2 non abbia dato esito, le autorità di frontiera accedono ai dati del VIS a fini di identificazione conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008.»;