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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 77 pagine

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L 248/78 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226

Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:

1) l’articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) se l’identità del titolare del visto è verificata mediante le impronte digitali o l’immagine del volto, verificare, alle frontiere presso cui l’EES è operativo, l’identità del titolare del visto confrontando le impronte digitali o l’immagine del volto del titolare del visto con le impronte digitali o l’immagine del volto rilevate sul posto che sono registrate nel VIS, a norma dell’articolo 23, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento e dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Solo le immagini del volto registrate nel VIS con un’indicazione che l’immagine del volto è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda di visto sono utilizzate per tale confronto.»;

b) sono inseriti i paragrafo seguenti:

«3 bis. L’interoperabilità consente la cancellazione dell’immagine del volto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), dal fascicolo individuale qualora l’immagine del volto sia registrata nel VIS con un’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda di visto.

3 ter. L’interoperabilità consente all’EES di comunicare automaticamente al VIS, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, quando l’uscita di un minore di età inferiore a 12 anni è registrata nella cartella di ingresso/uscita in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/ 1134 del Parlamento europeo e del Consiglio *, l’EES è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.

_____________

* Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»;

2) all’articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«L’EES prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di tale elenco. Norme dettagliate sulla gestione di tale funzionalità sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.»;

3) all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, i vettori utilizzano il servizio web al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati o se i titolari di un visto per soggiorno di breve durata hanno raggiunto la durata massima di soggiorno autorizzato.

I vettori forniscono i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Su tale base il servizio web fornisce ai vettori una risposta “OK/NOT OK”. I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. I vettori istituiscono un sistema di autenticazione per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere al servizio web. Non è possibile considerare la risposta “OK/NOT OK” come un provvedimento di autorizzazione d’ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.

Qualora sia negato l’imbarco a cittadini di paesi terzi a seguito della risposta del servizio web, i vettori li informano che il rifiuto è dovuto a informazioni conservate nell’EES e forniscono loro informazioni sui loro diritti in materia di accesso ai dati personali registrati nell’EES e di rettifica o cancellazione degli stessi.»;