Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 42 pagine

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soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). In tal caso la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e trasporre lo sviluppo; l’eventuale referendum deve svolgersi entro tale termine. Il termine decorre a partire dalla notifica dello sviluppo da parte dell’UE. Se tutti i requisiti costituzionali sono soddisfatti, la Svizzera informa immediatamente e per scritto il Consiglio e la Commissione europea. Se non è richiesto referendum, l’informazione è immediatamente successiva alla scadenza del termine referendario. Lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento entra in vigore al momento della trasmissione di questa comunicazione, la quale equivale alla ratifica dello scambio di note.

Nel presente caso l’UE ha notificato alla Svizzera i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 in data 8 luglio 2021. In data 11 agosto 2021 il Consiglio federale ha deciso di recepire i regolamenti a condizione che i requisiti costituzionali siano soddisfatti e ha notificato all’UE i relativi decreti il medesimo giorno. Pertanto il termine regolare di due anni scade in data 8 luglio 2023. Dato però che questa data corrisponde a un sabato, il termine scade già il 7 luglio 2023.

Se i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 non sono recepiti entro questo termine massimo, viene avviata la procedura speciale prevista dall’articolo 7 paragrafo 4 AAS: nel quadro del comitato misto deve essere individuata una soluzione consensuale entro 90 giorni. Se ciò non avviene, l’AAS termina automaticamente tre mesi dopo – e di conseguenza anche la collaborazione Dublino (art. 14 par. 2 dell’Accordo di associazione a Dublino12).13

2.1.4 Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto non è stato annunciato nel messaggio del 29 gennaio 202014 sul programma di legislatura 2019–2023. Si tratta di sviluppi di Schengen che nel quadro dell’obiettivo 13 devono essere recepiti entro il termine fissato. Conformemente a questo obiettivo la Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale.

Neanche le modifiche della LStrI sono annunciate nel piano di legislatura ma rientrano parimenti nel quadro dell’obiettivo 13.

2.2 Linee essenziali del regolamento (UE) 2021/1134 (modifica del regolamento VIS)

Con il presente regolamento il VIS viene adeguato ai possibili sviluppi tecnici. Nel 2011 è stato introdotto il VIS, ossia la soluzione tecnologica che agevola la procedura relativa ai visti per soggiorni di breve durata e aiuta le autorità competenti per i visti, le frontiere, l’asilo e la migrazione a verificare in modo rapido ed efficace le informazioni necessarie sui cittadini di Paesi terzi che necessitano del visto per recarsi nell’UE.

Di fronte alle sfide in materia di politica migratoria e di sicurezza cui è confrontata l’Europa, dal 2015 la Commissione europea ha presentato numerose proposte volte a ottimizzare le possibilità di lotta alla migrazione illegale e garantire la sicurezza interna. L’obiettivo è potenziare e migliorare gli attuali strumenti Schengen (Eurodac15, VIS, API16, SIS17) nonché crearne di nuovi (EES18 e ETIAS19).

Il 20 maggio 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato i due regolamenti che mirano a istituire l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE20. Questa interoperabilità è garantita con la creazione di un «portale di ricerca europeo (ESP)» che consente di consultare simultaneamente tutti i sistemi d’informazione rilevanti.

12 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, RS 0.142.392.68.

13 Cfr. messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali II, FF 2004 5433 segg.

14 FF 2020 1565

15 Eurodac è una banca dati europea in cui sono registrate le impronte digitali dei richiedenti l'asilo e delle persone in soggiorno irregolare fermate nello spazio Schengen. È in funzione dal 15 gennaio 2003.

16 In virtù dell’art. 104 LStrI la SEM può obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare all’autorità competente per il controllo al confine, per determinati voli provenienti da Stati terzi, le «Advance Passenger Information» (API), ossia i dati personali delle persone trasportate e i dati del documento di viaggio e del volo. Attraverso il sistema API, le autorità competenti per il controllo al confine hanno accesso online ai dati API e possono in tal modo sfruttare il tempo di volo per effettuare i primi accertamenti sui passeggeri a bordo prima dell’atterraggio.

17 In quanto sistema di ricerca comune, il SIS è il principale elemento della cooperazione di polizia nello spazio Schengen. Contiene informazioni relative a persone ricercate o scomparse nonché a veicoli e oggetti ricercati. Inoltre nel SIS sono registrati i divieti d’entrata e in futuro anche le decisioni di rimpatrio.

18 L’EES è uno dei nuovi sistemi d’informazione dell’UE nel settore della migrazione in cui saranno registrate centralmente in forma elettronica le entrate e le uscite di cittadini di Stati terzi per soggiorni di breve durata e verrà calcolata la durata del soggiorno nello spazio Schengen. Nell’EES verranno inoltre registrati i rifiuti d’entrata. Secondo l’attuale pianificazione il sistema dovrebbe entrare in funzione in maggio 2022.

19 Con il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nello spazio Schengen viene creato un sistema analogo all’«Electronic System for Travel Authorisation» (ESTA) degli USA. I cittadini di Stati terzi non soggetti all’obbligo di visto che intendono entrare nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata, con poche eccezioni sono tenuti a richiedere online prima dell’inizio del viaggio un’autorizzazione al viaggio. Questa costa sette euro ed è valida tre anni. L’autorizzazione al viaggio ETIAS non garantisce alcun diritto di entrata nel Paese in questione. Con questo esame preliminare l’ETIAS mira ad aumentare l’efficacia dei controlli alle frontiere e a colmare le lacune a livello di informazioni e sicurezza.

20 I due regolamenti UE sono stati notificati alla Svizzera il 21 maggio 2019 come sviluppi dell’acquis di Schengen.