Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

Le basi giuridiche già previste con il progetto sull’interoperabilità per l’interrogazione delle banche dati Interpol sono tuttora oggetto di discussioni tra l’UE e Interpol, le quali sostengono diverse opinioni giuridiche. La questione riguarda se e quando un riscontro positivo emerso dalle interrogazioni nei sistemi interoperabili debba essere condiviso con lo Stato segnalante. Nell’ambito dell’interoperabilità, attraverso l’ESP verrà dato alle autorità di sicurezza l’accesso a tutti i dati nei sistemi dell’UE, così come a quelli di Europol e Interpol, a condizione che dispongano delle necessarie autorizzazioni. Per i dati Interpol è previsto un cosiddetto meccanismo «silent hit». In caso di riscontro positivo, l’interrogazione nell’ESP non dovrebbe comportare che lo Stato segnalante ne sia informato e, ad esempio, venga a conoscenza dell’autorità che ha ottenuto il riscontro positivo tramite l’ESP. Il riscontro positivo dovrebbe essere comunicato solo se vengono attivati i dati dettagliati di una segnalazione. Interpol ritiene che ogni riscontro positivo debba essere condiviso con lo Stato membro Interpol che effettua la segnalazione. Tali questioni ancora in sospeso saranno trattate in un accordo di coordinamento tra l’UE e Interpol; la Commissione europea ha già predisposto un corrispondente mandato negoziale. Dopo l’approvazione del mandato da parte del Consiglio potranno essere avviati i negoziati formali con Interpol, guidati dalla Commissione europea.

Art. 17 par. 4 lett. a

Al momento della compilazione della domanda, il richiedente è tenuto a fornire una serie di dati personali (p. es. cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, documento di viaggio, nazionalità, indirizzo e-mail) e la sua attuale attività professionale (art. 17 par. 2 e 3 regolamento ETIAS), nonché a rispondere ad alcune domande sul suo background personale (in particolare per quanto riguarda le registrazioni nel casellario giudiziale, i soggiorni in zone di guerra, le decisioni di rimpatrio; art. 17 par. 4 e 6 regolamento ETIAS).

Ora la persona che viaggia deve indicare anche se è stata condannata per reati di terrorismo nei venticinque anni precedenti (sinora erano venti anni) o, per gli altri reati elencati nell’allegato, nei quindici anni precedenti (sinora erano dieci anni).

Art. 20 par. 2

Nel quadro dell’elaborazione automatizzata della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, il sistema centrale ETIAS effettua un confronto completamente automatizzato dei dati forniti dal richiedente con quelli conservati negli altri sistemi d’informazione (SIS, VIS, EES, Eurodac e le banche dati Interpol SLTD e TDAWN), con l’elenco di controllo ETIAS e con le regole di verifica ETIAS (art. 20 regolamento ETIAS).

La formulazione del paragrafo 2 è modificata: vengono adeguati i rimandi all’articolo 17 paragrafi 2 e 8 ed è aggiunta la possibilità di interrogare, oltre alle citate banche dati, anche l’ECRIS-TCN. Inoltre è stabilito che l’interrogazione di questi sistemi informativi avviene utilizzando l’ESP.

Inoltre vengono aggiunte due nuove lettere: la lettera n concerne l’interrogazione dell’ECRIS-TCN da parte del sistema centrale ETIAS e la lettera o la segnalazione nel SIS ai fini del rimpatrio. Ora il sistema centrale ETIAS verifica se per il richiedente è presente nel SIS una segnalazione ai fini del rimpatrio.