Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

nell’elenco di controllo che possono essere visionati unicamente dalla NES. Il numero di riferimento è salvato nel fascicolo di domanda (par. 8).

La Commissione europea può adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di specificare le condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in un fascicolo, in una segnalazione o in un file degli altri sistemi di informazione dell’UE consultati (par. 9). Inoltre essa può emanare atti di esecuzione al fine di stabilire le modalità tecniche per la conservazione dei dati (par. 10).

Al fine di determinare lo Stato Schengen competente per la verifica manuale e la concessione o il rifiuto dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS, nel fascicolo di domanda ETIAS è indicata l’origine dei rispettivi riscontri positivi (tipo di segnalazione SIS, sistema di origine, numero di riferimento ecc.). Questi dati sono visibili all’unità centrale ETIAS solamente se il sistema centrale ETIAS non è in grado di determinare lo Stato Schengen competente (par. 11).

Art. 11 ter (nuovo) Sostegno agli obiettivi dell’EES

Al momento della creazione o dell’aggiornamento della cartella di ingresso/uscita, l’EES deve poter interrogare il sistema centrale ETIAS attraverso un canale di comunicazione sicuro e importare i dati attraverso una procedura automatizzata.

Art. 11 quater (nuovo)

Interoperabilità tra l’ETIAS e l’EES ai fini della revoca di

un’autorizzazione ai viaggi ETIAS richiesta dal richiedente

L’articolo 41 paragrafo 8 del regolamento ETIAS prevede la possibilità per il richiedente di chiedere la revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS. Non esiste alcun rimedio giuridico contro tale revoca. Se al momento della presentazione il richiedente è ancora presente nello spazio Schengen, la revoca diventa efficace solamente quando lascia lo spazio Schengen e la sua partenza è registrata nell’EES.

Secondo l’articolo 11 quater in questi casi il sistema centrale ETIAS verifica automaticamente nel sistema centrale EES se la persona in questione è ancora presente nello spazio Schengen (par. 1). Se il richiedente non è più presente nello spazio Schengen, la revoca dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS ha effetto immediato (par. 2); se è ancora nello spazio Schengen, non appena ne esce il sistema centrale dell’EES deve poter trasmettere una notifica immediata al sistema centrale ETIAS.

Art. 12 Interrogazione delle banche dati Interpol

L’articolo 12 prevede che, nell’ambito della verifica automatizzata della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, oltre ai sistemi dell’UE come l’EES e il SIS, il sistema centrale ETIAS interroghi anche le banche dati Interpol SLTD e TDAWN (par. 1). Le interrogazioni e le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol (par. 2).

Questo articolo viene riformulato: l’ETIAS non interroga le banche dati di Interpol se l’attuazione del paragrafo 2 non è garantita sotto il profilo tecnico (par. 3).