Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

Art. 22 par. 2, 3 lett. b, 5 e 7 (nuovo)

Qualora dal trattamento automatizzato emerga un riscontro positivo, il fascicolo è inoltrato all’unità centrale ETIAS, la quale lo esamina entro 12 ore per verificare il riscontro positivo e dissipare eventuali dubbi sull’identità del richiedente.

Nel paragrafo 2 sono modificati i rimandi all’articolo 20. Nel paragrafo 3 lettera b viene cancellato il rimando all’elenco di controllo ETIAS. Secondo il paragrafo 5, se esiste un riscontro positivo con l’elenco di controllo ETIAS il fascicolo di domanda è trasmesso alla competente NES per il trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS. Il nuovo paragrafo 7 stabilisce che l’unità centrale ETIAS conserva i registri di ogni operazione di trattamento dei dati.

Art. 23 par. 1 lett. c e par. 2 primo comma e terzo comma (nuovo) nonché par. 4

Al paragrafo 1 lettera c è aggiunta un’ulteriore categoria di segnalazione. Ora nell’interrogazione del SIS il sistema centrale ETIAS verifica se per il richiedente sono presenti anche segnalazioni per i controlli di indagine.

In caso di riscontro positivo nel SIS a seguito di segnalazione di persona scomparsa, ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario, da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico e, ora anche di segnalazione di persone da sottoporre a controlli di indagine, il sistema centrale ETIAS informa automaticamente l’unità centrale ETIAS e l’ufficio SIRENE dello Stato Schengen che ha inserito la segnalazione nel SIS (art. 23 par. 2 regolamento ETIAS). L’unità centrale ETIAS verifica la corrispondenza tra i dati personali del richiedente e quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo; a tal fine è esplicitamente autorizzata ad accedere al fascicolo di domanda ETIAS e ai dati collegati (par. 2 primo comma).

Se l’unità centrale ETIAS ha confermato la corrispondenza, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione. L’ufficio SIRENE interessato verifica a sua volta se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e adotta adeguate misure di follow-up.

Se il riscontro positivo riguarda una segnalazione di rimpatrio, l’ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante verifica se sia necessaria la cancellazione della segnalazione di rimpatrio e l’inserimento di una segnalazione al fine di impedire l’ingresso e il soggiorno (par. 2 terzo comma).

Secondo il paragrafo 4 il sistema centrale ETIAS inserisce nel fascicolo di domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi. Si precisa che tale riferimento è visibile solo all’ufficio SIRENE e all’unità centrale ETIAS.

Art. 25 bis (nuovo)

Uso degli altri sistemi d’informazione dell’UE per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS

Il personale debitamente autorizzato delle NES ha accesso diretto agli altri sistemi d’informazione dell’UE al fine di esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS; può consultarli in modalità di sola lettura e non ha la possibilità di elaborare