Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

i dati. Le NES possono consultare nei seguenti sistemi d’informazione i dati specificati tra parentesi:

– EES (i dati di cui agli art. 16–18 del regolamento EES);

– VIS (i dati di cui agli art. 9–14 del regolamento VIS); e

– SIS (i dati di cui all’art. 20 del regolamento SIS «frontiere» trattati ai fini degli articoli 24–26, all’art. 20 del regolamento SIS «polizia» trattati ai fini degli art. 26 e 38 par. 2 lett. k e l nonché all’art. 4 del regolamento SIS «rimpatrio» trattati ai fini dell’art. 3).

In tal modo, nel quadro della verifica delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS, sono limitati gli accessi al SIS da parte della NES che può consultare solamente i dati delle seguenti segnalazioni SIS:

– segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno (art. 20 in combinato disposto con gli art. 24–26 del regolamento SIS «frontiere»);

– segnalazioni di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione (art. 20 in combinato disposto con l’art. 26 regolamento SIS «polizia»);

– segnalazioni di documenti ufficiali in bianco rubati, altrimenti sottratti, smarriti o pretesi tali ma falsi (art. 20 in combinato disposto con l’art. 38 par. 2 lett. k regolamento SIS «polizia»);

– segnalazioni di documenti di identità rilasciati, quali passaporti, carte d’identità, titoli di soggiorno, documenti di viaggio e patenti di guida rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati, o documenti pretesi tali ma falsi (art. 20 in combinato disposto con l’art. 38 par. 2 lett. l regolamento SIS «polizia»);

– segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio (art. 4 in combinato disposto con l’art. 3 regolamento SIS «rimpatrio»).

Se il riscontro positivo riguarda una registrazione nell’ECRIS-TCN, la NES interroga i casellari giudiziali nazionali in merito ai reati elencati nell’allegato del regolamento ETIAS. Al momento questi riscontri positivi non sono visibili per la Svizzera in quanto non partecipa all’ECRIS.

Art. 26 par. 3 lett. b, par. 3 bis e par. 4 secondo comma (nuovo)

L’articolo 26 del regolamento ETIAS disciplina il trattamento manuale delle domande ETIAS da parte delle NES. Nel paragrafo 3 lettera b viene modificato il rimando all’articolo 20.

Il nuovo paragrafo 3 bis precisa come procedere con l’autorizzazione ai viaggi ETIAS quando emerge un riscontro positivo nel SIS per una segnalazione ai fini del rimpatrio.

Nel paragrafo 4 è aggiunto il secondo comma che concerne la notifica del riscontro positivo in riferimento a un’interrogazione nell’ECRIS-TCN.