Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

Art. 28 par. 3 terzo comma (nuovo)

Nel quadro del trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, una NES può consultare la NES di un altro Stato. In questo contesto le NES degli Stati membri consultati ottengono l’accesso al fascicolo di domanda (par. 2) e danno un parere motivato positivo o negativo circa la domanda. Questo parere viene registrato nel fascicolo di domanda (par. 3 primo e secondo comma).

Il terzo comma aggiunto nel paragrafo 3 precisa che tale parere è visibile unicamente alla NES dello Stato membro consultato e alla NES dello Stato membro competente.

Art. 37 par. 3

L’autorizzazione ai viaggi ETIAS è rifiutata se al richiedente è associato un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o per la salute pubblica. Tale può essere il caso, ad esempio, di una persona che ha utilizzato un documento di viaggio rubato o invalidato oppure segnalato nel SIS ai fini del rifiuto dell’ingresso oppure per il quale sussistono dubbi motivati circa l’autenticità dei dati e l’affidabilità delle dichiarazioni presentate (art. 37 regolamento ETIAS).

I richiedenti le cui domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS sono state rifiutate hanno il diritto di presentare ricorso (art. 37 par. 3 regolamento ETIAS). L’eventuale ricorso va presentato nello Stato Schengen che ha emanato la decisione di autorizzazione al viaggio conformemente alla sua legislazione nazionale. La NES dello Stato Schengen competente informa l’interessato in merito all’iter da seguire per presentare ricorso.

Il paragrafo 3 precisa che durante la procedura di ricorso l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro garantisce al ricorrente l’accesso alle informazioni sulla sua domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS. Il ricorrente può consultare tali informazioni in ogni momento accedendo in modo sicuro mediante autenticazione utente al sito internet «ETIAS» della Commissione europea.

Art. 41 par. 3

Un’autorizzazione ai viaggi ETIAS è revocata (art. 41 regolamento ETIAS) non appena risulta che le condizioni di rilascio non erano soddisfatte al momento del rilascio o non sono più soddisfatte (p. es. nuova segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto dell’ingresso). Nel nuovo paragrafo 3 è cancellato il termine «nuova» riferito alla segnalazione ai fini del rifiuto dell’ingresso. In tal modo si precisa che in questi casi l’autorizzazione ai viaggi ETIAS è revocata indipendentemente dal fatto che il rifiuto dell’ingresso sia nuovo o meno.

Art. 46 par. 1, 3 e 5 (nuovo)

L’articolo 46 riguarda le procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati.

Qualora, a causa di un guasto, sia tecnicamente impossibile procedere all’interrogazione dell’ETIAS, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare il possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida. Secondo il paragrafo 1 l’unità centrale