Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

ETIAS comunica il guasto del sistema non solo ai vettori, ma anche agli Stati Schengen.

Inoltre secondo il paragrafo 3 se è tecnicamente impossibilitato per un lungo periodo a procedere all’interrogazione, per ragioni diverse da un guasto, il vettore lo comunica all’unità centrale ETIAS che a sua volta informa senza indugio gli Stati Schengen.

Ai sensi del paragrafo 5 l’unità centrale ETIAS fornisce sostegno operativo ai vettori. La Commissione europea adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori norme dettagliate relative al sostegno da fornire.

Art. 47 par. 4 lett. a

L’articolo 47 del regolamento ETIAS disciplina l’accesso ai dati ETIAS ai fini di verifica alle frontiere esterne Schengen.

In base al paragrafo 2 lettera a le autorità di frontiera verificano se la persona è in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida. Nel caso di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, occorre inoltre verificare lo Stato membro o gli Stati membri per cui è valida.

Inoltre la lettera a precisa che da sistema deve risultare se il cittadino dello Stato terzo esente dall’obbligo del visto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera c e rientra nel campo d’applicazione dell’ETIAS (ossia è familiare di un cittadino dell’Unione conformemente alla direttiva 2004/38/CE41 ma non è in possesso di una carta di soggiorno conformemente alla direttiva 2004/38/CE o di un titolo di soggiorno conformemente al regolamento [CE] n. 1030/200242).

Art. 64 par. 7 (nuovo)

L’articolo 64 del regolamento ETIAS disciplina il diritto del richiedente di accesso ai propri dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento.

Conformemente al nuovo paragrafo 7 il diritto di accesso ai dati personali lascia impregiudicati l’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/1861 e l’articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1862. Il richiedente può esercitare in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento presentandone richiesta all’unità centrale ETIAS o alla NES competente che la elabora entro 30 giorni.

41 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (testo rilevante ai fini del SEE), GU L

158 del 30.4.2004, pagg. 77–123.

42 Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pagg. 1–7.