Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

Art. 73 par. 3 terzo comma

L’articolo 73 disciplina le responsabilità di eu-LISA in fase di sviluppo dell’ETIAS. Il terzo comma stabilisce ora che eu-LISA è responsabile anche dello sviluppo dell’infrastruttura di comunicazione sicura fra il sistema centrale dell’EES e quello dell’ETIAS.

Art. 88 par. 1 lett. a e d, par. 6 e 7 (nuovo)

In base all’articolo 88, la Commissione europea determina la data a partire dalla quale l’ETIAS entra in esercizio.

Nel paragrafo 1 lettera a si precisa che l’entrata in vigore dei presenti regolamenti UE ETIAS garantisce l’interoperabilità con tutti i sistemi d’informazione dell’UE riportati nell’articolo 11 (ad eccezione del regolamento Eurodac attualmente in fase di revisione).

La lettera d subisce modifiche puramente formali: vengono adattati i rimandi ai corrispondenti articoli.

Il nuovo paragrafo 6 concerne l’interoperabilità con l’ECRIS-TCN.

In base al nuovo paragrafo 7 l’ETIAS entra in funzione indipendentemente dalla possibilità di interrogare le banche dati di Interpol.

Art. 89 par. 2, 3 e 6

L’articolo 89 disciplina la facoltà della Commissione europea di adottare atti delegati a determinate condizioni.

A seguito delle nuove disposizioni introdotte con i presenti sviluppi di Schengen, i paragrafi 2, 3 e 6 subiscono una modifica puramente formale, precisamente sono aggiunti i rimandi a queste nuove disposizioni.

Art. 90 par. 1

La Commissione europea è ora assistita da un comitato insediato da eu-LISA. Si tratta dello stesso organo consultivo già previsto nel regolamento EES che con le proprie conoscenze specialistiche sull’EES (e ora anche sull’ETIAS) sostiene la Commissione europea in particolare nella stesura dei programmi di lavoro annuali e delle relazioni di attività annuali.

Art. 92 par. 5 bis (nuovo)

L’articolo 92 concerne il monitoraggio, la valutazione, lo sviluppo e il funzionamento dell’ETIAS da parte di eu-LISA. Il nuovo paragrafo 5 bis riguarda la valutazione periodica dell’interrogazione dell’ECRIS-TCN attraverso il sistema centrale ETIAS.

Art. 96 terzo comma (nuovo)

L’articolo 96 concerne l’entrata in vigore e l’applicabilità del regolamento ETIAS.