Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo

Il nuovo terzo comma sancisce che l’articolo 11 bis si applica già a decorrere dall’entrata in vigore dei presenti sviluppi di Schengen, ossia dal 3 agosto 2021, e non a partire dalla messa in esercizio dell’ETIAS.

4.1.2 Modifiche del regolamento VIS (art. 2)

Art. 6 par. 2

L’articolo 6 disciplina l’accesso al VIS al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati.

Il paragrafo 2 disciplina gli accessi al VIS dell’unità centrale ETIAS e delle NES dei singoli Stati Schengen.

Secondo questo paragrafo l’accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato Schengen e degli organismi dell’Unione competenti per gli scopi degli articoli 15–22, 22 octies–22 quaterdecies e 45 sexies (lett. a), per gli scopi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817 (lett. c) nonché ora anche per gli scopi degli articoli 18 quater e 18 quinquies del regolamento VIS e del regolamento ETIAS (lett. b).

Tale accesso è limitato nella misura in cui i dati siano necessari all’assolvimento dei compiti di tali autorità e organismi dell’Unione europea. e devono essere proporzionati agli obiettivi perseguiti.

Art. 18 ter (nuovo) Interoperabilità con l’ETIAS

A partire dalla messa in esercizio dell’ETIAS, il VIS deve essere connesso all’ESP per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate del VIS. Questa interrogazione avviene attraverso i dati di identità e dei documenti di viaggio del richiedente, riportati nel nuovo allegato II del regolamento VIS. L’allegato contiene una tabella delle corrispondenze tra i dati di identità e dei documenti di viaggio e i dati attraverso i quali il sistema centrale ETIAS interroga il VIS.

Art. 18 quater (nuovo) Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati del VIS

Il paragrafo 1 ribadisce espressamente il diritto dell’unità centrale ETIAS di accedere ai dati del VIS necessari ai fini dell’esercizio dei compiti conferitile (par. 1). Qualora sia confermata la corrispondenza tra i dati registrati nell’ETIAS e quelli contenuti nel VIS o qualora persistano dubbi, la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS viene trattata manualmente dalla competente NES (par. 2).

Art. 18 quinquies (nuovo)

Uso del VIS per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS

Per la consultazione del VIS la competente NES utilizza gli stessi dati alfanumerici (dati di identità o dei documenti di viaggio) usati per le verifiche automatizzate