Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

(par. 1). La consultazione mediante dati biometrici del richiedente non ha luogo poiché non vengono rilevati nell’ETIAS.

A questi dati è possibile accedere unicamente in modalità di sola lettura; la consultazione è consentita esclusivamente ai fini del trattamento manuale della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e limitatamente ai dati di cui agli articoli 9–14 del regolamento VIS. Si tratta dei dati che devono essere inseriti dall’autorità competente per i visti nel quadro della presentazione della domanda di visto e di ulteriori dati registrati nel corso della relativa procedura (p. es. in fase di rilascio del visto, in caso di interruzione dell’esame della domanda o di rifiuto di un visto ecc.; par. 2).

Il risultato della consultazione del VIS è registrato nel fascicolo di domanda ETIAS dal personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS (par. 3).

Art. 34 bis (nuovo) Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS

Per tutti i trattamenti di dati eseguiti nell’ambito della consultazione del VIS attraverso l’ETIAS deve essere conservata una registrazione sia nell’ETIAS sia nel VIS.

Allegato II

L’attuale allegato diventa allegato I; viene aggiunto un secondo allegato contenente la tabella delle corrispondenze di cui all’articolo 18 ter.

4.1.3 Modifiche del regolamento EES (art. 3)

Art. 6 par. 1 lett. k (nuovo)

L’articolo 6 del regolamento EES elenca gli obiettivi dell’EES.

Nel paragrafo 1 è aggiunta la lettera k secondo cui l’EES sostiene anche gli obiettivi dell’ETIAS.

Art.8 bis (nuovo) Processo automatizzato con l’ETIAS

Un processo automatizzato che utilizza il canale di comunicazione sicuro consente all’EES di creare o aggiornare nell’EES la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento di un cittadino di paese terzo esente dall’obbligo del visto. Ciò permette al sistema centrale EES, in fase di creazione o di aggiornamento della cartella di ingresso/uscita o della cartella relativa al respingimento, non solo di consultare l’ETIAS, ma anche di trasferire determinati dati dall’ETIAS all’EES (numero di domanda, data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS).

Il sistema centrale EES può elaborare anche le interrogazioni provenienti dal sistema centrale ETIAS. Inoltre, se necessario, può prevedere l’invio di una comunicazione al sistema centrale ETIAS non appena è presente una cartella di ingresso/uscita da cui emerge che il richiedente la revoca dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS ha lasciato lo spazio Schengen.