Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
Art. 8 ter (nuovo) Interoperabilità con l’ETIAS
A partire dalla messa in esercizio dell’ETIAS, oltre al VIS deve essere connesso all’ESP anche l’EES per consentire al sistema centrale ETIAS di effettuare interrogazioni automatizzate dell’EES attraverso l’ESP. Questa interrogazione avviene attraverso i dati di identità e dei documenti di viaggio del richiedente, riportati nel nuovo allegato III del regolamento EES. L’allegato contiene una tabella delle corrispondenze tra i dati di identità e dei documenti di viaggio e i dati attraverso i quali il sistema centrale ETIAS interroga l’EES.
Art. 9 par. 2 bis (nuovo)
L’articolo 9 disciplina l’accesso all’EES al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati. Il nuovo paragrafo 2 bis stabilisce che i dati nell’EES possono essere consultati, in modalità di sola lettura, non soltanto dalle autorità di frontiera, dalle autorità competenti per i visti e dalle autorità competenti per l’immigrazione, ma anche dal personale debitamente autorizzato dell’unità nazionale ETIAS.
Art. 13 bis (nuovo)
Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati
Il servizio web previsto nel quadro dell’EES consente ai cittadini di paesi terzi di inserire i dati richiesti unitamente alla prevista data d’ingresso o di uscita, o a entrambe le date. Su tale base il servizio web fornisce ai cittadini di paesi terzi una risposta «OK» («ammesso») o «non OK» («non ammesso»), nonché le informazioni sul rimanente soggiorno autorizzato.
Anche i vettori utilizzano questo servizio web al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal proprio visto (art. 13 par. 3 regolamento EES in combinato disposto con l’art. 26 par. 1 lett. b CAS). Per l’ingresso in Svizzera ciò riguarda soltanto le compagnie aeree.
Il nuovo articolo 13 bis prevede una procedura sostitutiva per i casi in cui ai vettori sia tecnicamente impossibile procedere all’interrogazione dell’EES; in tali casi sono esentati dall’obbligo di consultare il servizio web. Non appena viene individuato un guasto l’unità centrale ETIAS informa i vettori e gli Stati Schengen. Se il guasto è rilevato dai vettori, essi informano l’unità centrale ETIAS che a sua volta informa senza indugio gli Stati Schengen. I vettori sono tenuti inoltre a comunicare l’impossibilità di consultare l’EES per altri motivi tecnici. I processi dettagliati saranno disciplinati dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.
Infine secondo l’articolo 13 bis in questi casi l’unità centrale ETIAS fornisce sostegno operativo ai vettori. Anche in questo caso i dettagli saranno disciplinati dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.