Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/86: Secondo pacchetto di misure a sostegno dei trasporti pubblici nella crisi della COVID-19 · 14 pagine

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caso se si tratta di un contributo di sostegno COVID-19 o di un altro sussidio. Le IT dovrebbero dunque rielaborare ancora una volta dette offerte, sostenendo costi ancora più elevati.

Il vantaggio della copertura del disavanzo 2021 consiste nella semplificazione del lavoro amministrativo rispetto a quello necessario per rielaborare le offerte e ricalcolare i ricavi. Un altro beneficio concerne il computo delle riserve speciali esistenti, costituite secondo l'articolo 36 LTV, considerato che per la sua attuazione nel quadro della copertura del disavanzo esiste una base legale esplicita, che per l'adeguamento delle offerte è invece assente e ciò ha già generato discussioni con le diverse IT. D'altro canto è necessario escludere, come già nel 2020, l'impiego di tale soluzione per coprire anche i costi supplementari non dovuti alla crisi della COVID-19 e particolari fattori come ammortamenti straordinari.

Modalità

L'attuazione di questa misura coincide con quella delle misure seguite all'adozione della legge federale urgente del 25 settembre 2020.

3.1.2 Traffico locale

Il Consiglio federale non propone misure di sostegno al traffico locale per il 2021, considerato che

l'ordinazione e l'indennizzo in questo settore sono di competenza di Cantoni e Comuni e che, anche in caso di problemi, spetta ai committenti fornire il necessario aiuto. Non è responsabilità della Confederazione intervenire e concedere sussidi nel settore del traffico locale. Il Consiglio federale ritiene debba essere mantenuta la ripartizione delle competenze e che la portata finanziaria del problema non giustifichi eccezioni.

Il mandato del Parlamento va però in un'altra direzione: le regole definite per il 2020 per il traffico locale devono essere estese a tutto il 2021. Secondo una prima stima, il credito di 150 milioni concesso per il sostegno al settore nel 2020 dovrebbe essere sufficiente a coprire anche il disavanzo del 2021, pertanto non si chiedono mezzi aggiuntivi. Le indennità vengono richieste mediante un trasferimento di credito al 2022. Qualora alla fine del 2021 i mezzi disponibili non bastassero, bisognerà chiedere un credito aggiuntivo.

Di conseguenza, una copertura del disavanzo 2021 sarebbe possibile, ma allo scopo sarà comunque necessario un adattamento dell'articolo 28 capoverso 2bisLTV. Se si dovesse procedere alla modifica di tale articolo, quale misura accompagnatoria alle IT deve essere applicato il divieto di distribuire dividendi per i conti annuali 2020, 2021 e ora anche 2022.

3.1.3 Traffico turistico

Per il sostegno del traffico turistico non si propongono misure perché il finanziamento del settore non rientra tra i compiti della Confederazione. Già nel 2020 il Consiglio federale aveva ribadito che non spettasse a lui finanziare offerte turistiche. Il traffico a scopo turistico non rientra nell’offerta di base ma nel mercato del turismo, che non è di competenza federale. Come per il traffico locale, anche qui il Consiglio federale ritiene debba essere mantenuta la ripartizione delle competenze e che la portata finanziaria del problema non giustifichi eccezioni.

Il Parlamento indica però una direzione diversa: con i mandati delle mozioni chiede inequivocabilmente che le regole definite nel 2020 da applicare al traffico turistico per una parte dell'anno siano estese al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2021.

Partendo dal presupposto che le condizioni per il sostegno sono le stesse del 2020, ma che la sua durata è di 16 e non 7 mesi (ovvero dal 1° marzo al 30 settembre 2020), il credito di 25 milioni messo a disposizione nel 2020 dovrebbe essere sufficiente. I mezzi per eventuali versamenti nel 2022 vengono richiesti mediante un trasferimento di credito. Qualora quello previsto finora non fosse sufficiente, il fabbisogno può essere coperto tramite un'aggiunta.

Un sostegno al traffico turistico sotto forma di contributi federali nel 2021 presuppone una modifica

dell'articolo 28a LTV. Se si dovesse procedere alla modifica di tale articolo, quale misura accompagnatoria alle IT deve essere applicato il divieto di distribuire dividendi per i conti annuali 2020, 2021 e ora anche 2022.