Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/86: Secondo pacchetto di misure a sostegno dei trasporti pubblici nella crisi della COVID-19 · 14 pagine
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solo singole disposizioni concernenti gli aiuti statali. Questi ultimi non sono oggetto del presente
avamprogetto, che non è quindi in contrasto con gli impegni internazionali della Svizzera.
6.3 Forma dell’atto
Con decisione del 25 settembre 2020, l'Assemblea federale ha emanato la legge federale sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19. Quest'atto mantello, dichiarato urgente ed entrato in vigore con effetto immediato, ha modificato anche diversi articoli della LTV, che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2021.
Il pacchetto di misure di cui nel presente avamprogetto mira a prorogare per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 le modifiche temporanee della LTV (nello specifico gli art. 28 cpv. 1bise 2bis, 28a e 36 cpv. 2bis) e della LTM (nello specifico l'art. 9a cpv. 2). Anche quest'atto modificatore deve essere, a sua volta, dichiarato urgente. La modifica limitata a un solo anno non sottostà a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera b Cost.
Affinché le misure possano entrare in vigore il 1° gennaio 2022, l'Assemblea federale dovrà trattarne la proroga nella sessione invernale 2021 applicando la procedura speciale.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il freno alle spese serve a disciplinare la politica della spesa pubblica della Confederazione. A partire da un determinato importo, l’Assemblea federale deve approvare le spese a maggioranza qualificata.
Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi, i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie che implicano nuove uscite uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.
Tra le disposizioni illustrate nel presente rapporto esplicativo quelle sul promovimento secondo gli articoli 28 capoversi 1bise 2bise 28a LTV comportano nuovi compiti. Questi due articoli sottostanno pertanto al freno alle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Nella ripartizione del carico finanziario tra Confederazione, Cantoni e Comuni si è osservato il principio dell’equivalenza fiscale tenendo conto di quello della proporzionalità.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
L’attuazione delle misure avviene nell’ambito di disposizioni di legge speciali esistenti o nuove. Le
disposizioni della legge del 5 ottobre 199011 sui sussidi sono rispettate.
6.7 Delega di competenze legislative
Non è prevista alcuna delega di competenze legislative al Consiglio federale.
6.8 Protezione dei dati
L'avamprogetto tiene conto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.
11 RS 616.1