Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/86: Secondo pacchetto di misure a sostegno dei trasporti pubblici nella crisi della COVID-19 · 14 pagine
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L’offerta del TRV, che oltre a treni e autobus regionali comprende la rete ferroviaria suburbana nonché funivie e funicolari che collegano località con più di 100 residenti permanenti, è ordinata e finanziata secondo le disposizioni legali vigenti congiuntamente da Confederazione e Cantoni, con la prima che versa il 50 per cento delle indennità nella media svizzera e i secondi che erogano una quota che spazia dal 20 (Grigioni) al 73 per cento (Basilea Città) in funzione della densità demografica.
In circostanze «normali» le IT presentano ai committenti, di volta in volta per due anni d’orario, un’offerta indicante per ogni linea i costi previsti e i ricavi attesi dalla vendita dei titoli di trasporto. I committenti
indennizzano le IT per i costi che secondo l’offerta restano scoperti. Eventuali eccedenze dei ricavi rispetto ai costi pianificati devono essere attribuite, secondo l’articolo 36 della LTV8, per almeno due terzi a una riserva a destinazione vincolata, la cosiddetta riserva speciale, che può essere impiegata unicamente per la
copertura di perdite future.
Per sostenere il TRV negli anni 2020 e 2021 il Parlamento ha stanziato un credito di 290 milioni di franchi. Circa 90 milioni sono impiegati per la copertura del disavanzo nel 2020, ovvero per circa 30 delle 115 IT attive nel TRV. Il fatto che del credito 2020 sia stata utilizzata solo una parte così esigua è dovuto
principalmente allo scioglimento delle riserve delle imprese. Per il sostegno del settore nel 2021 restano quindi circa 200 milioni di franchi.
Con l'avamprogetto non si mira a creare nuove misure per il TRV, bensì ad adattare la soluzione esistente per il 2021. Il restante credito dovrebbe essere sufficiente a coprire i deficit del TRV anche in questo anno, a condizione che perdurino gli sforzi delle imprese nella gestione dei costi e nell'individuazione del potenziale di risparmio. Tale soluzione presuppone, tuttavia, una modifica dell'articolo 28 capoverso 1bisLTV, volta ad estendere al 2021 la possibilità di copertura del disavanzo sulla base di quella del 2020.
Inoltre deve essere richiesto un credito di pagamento a livello di finanze federali affinché il credito
attualmente previsto per il 2021 possa essere utilizzato nel 2022. La situazione attuale lascia presupporre che i mezzi autorizzati per il 2021 saranno sufficienti e non ne sono richiesti di supplementari. Qualora alla fine del 2021 i mezzi disponibili non bastassero, bisognerà chiedere un credito aggiuntivo.
Quale misura accompagnatoria, alle imprese si applica il divieto di distribuire dividendi per i conti annuali 2020, 2021 e ora anche 2022.
Copertura del disavanzo
Per la chiusura dell’esercizio 2021, il Consiglio federale propone di applicare lo stesso sistema utilizzato nel 2020. In pratica, per il disavanzo 2021 è prevista la seguente procedura: nel 2022 le IT presentano alla Confederazione i propri conti relativi al 2021. Dalla maggioranza di questi risulteranno notevoli perdite,
malgrado le misure attuate dalle IT per ridurre i costi.
L’entità del sostegno è determinata sulla base del conto settoriale, che riporta i risultati effettivi. Per la copertura delle perdite va sciolta la restante riserva speciale a destinazione vincolata (ovvero ciò che resta dopo lo scioglimento attuato per l'anno di esercizio 2020) di cui all’articolo 36 LTV.
Per poter coprire le perdite del 2021 Confederazione e Cantoni devono creare i necessari presupposti sul piano legislativo. Occorre un'integrazione transitoria dell'articolo 28 capoverso 1bisLTV che permetta loro di coprire il disavanzo per l'anno di esercizio 2021.
Come nel 2020, il finanziamento delle indennità sarà assunto per una metà dalla Confederazione e per l’altra dai Cantoni. Per quanto concerne la quota federale, il credito di 290 milioni di franchi messo a disposizione appare sufficiente e non è necessario richiedere un finanziamento aggiuntivo.
Motivazione per la proroga della copertura del disavanzo per il 2021
La legge del 25 settembre 2020 prevede una copertura del disavanzo per le imprese del TRV solo per il 2020, mentre per il 2021 era previsto un adeguamento delle convenzioni sull'offerta con le IT nonché un ricalcolo delle entrate (ma non dei costi). Nelle scorse settimane le imprese hanno sottoposto ai committenti le offerte 2021 rielaborate. A metà maggio, però, l'AFC ha comunicato che i contributi di sostegno COVID-19 non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Si dovrà pertanto valutare caso per