Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/86: Secondo pacchetto di misure a sostegno dei trasporti pubblici nella crisi della COVID-19 · 14 pagine
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3.1.4 Traffico merci su rotaia
Per sostenere il traffico merci su rotaia non è necessario modificare la base legale. Per prorogare il sostegno al 2021, tuttavia, si presenta richiesta al Parlamento di un credito aggiuntivo di 25 milioni di franchi al
preventivo 2021. L'ammontare del credito si basa su una stima, fatta dalle imprese interessate, delle perdite di introiti dovute alla COVID-19 nel 2021; l'effettiva portata dell'aiuto finanziario alle imprese, tuttavia, viene esaminata caso per caso.
Inoltre, secondo la logica dei provvedimenti previsti dal presente avamprogetto, alle imprese beneficiarie di aiuti si applica la misura accompagnatoria che vieta loro di distribuire dividendi per i conti annuali 2020, 2021 e ora anche 2022. Per poter prorogare tale divieto è pertanto necessario modificare l'articolo 9a LTM.
3.2 Attuazione
Le modifiche di legge presentate nell’ambito del presente avamprogetto sono esaustive e non comportano nessun adeguamento di ordinanze esecutive.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori
Art. 28 cpv. 1bise 2bis
Il capoverso 1bisdefinisce la procedura per la compensazione delle perdite finanziarie subite dalle imprese nel TRV a causa della crisi della COVID-19. L’indennità supplementare per il 2021 si basa sui risultati delle singole linee documentati nei conti delle imprese relativi a quest'anno, ed è subordinata allo scioglimento della riserva speciale per la copertura di disavanzi futuri dei comparti di trasporto che danno diritto
all’indennità.
Il capoverso 2bisdefinisce la procedura per la compensazione delle perdite finanziarie subite dalle imprese attive nel traffico locale a causa della crisi della COVID-19. L’indennità supplementare per il 2021 si basa sui risultati delle singole linee documentati nei conti delle imprese relativi a quest'anno.
Art. 28a
L'articolo 28a definisce la procedura per la compensazione delle perdite finanziarie subite dalle imprese attive nel traffico turistico a causa della crisi della COVID-19. L'indennità supplementare per il 2021 è
concessa una volta sciolte tutte le riserve degli anni di esercizio 2017–2020. Il capoverso 2 lettera b
garantisce che le imprese non distribuiscano dividendi per gli anni di esercizio 2020, 2021 e ora anche 2022.
Art. 36 cpv. 2bis
Questa disposizione assicura che le imprese che usufruiscono delle sovvenzioni una tantum di cui all’articolo 28 capoversi 1bise 2bisnon distribuiscano dividendi per gli anni di esercizio 2020, 2021 e ora anche 2022.
4.2 Legge del 25 settembre 2015 sul trasporto di merci
Art. 9a cpv. 2
Con il capoverso 2 lettera b di questo articolo si garantisce che le imprese non distribuiscano dividendi per gli anni di esercizio 2020, 2021 e ora anche 2022.
5 Ripercussioni
Le misure richieste con il presente avamprogetto implicano una ripartizione dell’onere finanziario tra
Confederazione, Cantoni e Comuni. Una parte delle perdite sarà assunta direttamente dalle IT, cui è fatto obbligo di sciogliere le riserve e divieto di distribuire dividendi.